Il regime delle basi italiane nella crisi del Golfo: profili giuridici, politici e strategici

Nel quadro dell’escalation della guerra del Golfo si pongono seri interrogativi sul regime delle basi militari italiane alla luce di diversi profili giuridici, politici e strategici. La questione centrale riguarda la possibilità per l’Italia di mantenere una posizione neutrale rispetto alle operazioni offensive condotte dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran, considerando i vincoli del diritto internazionale, della sovranità nazionale, come anche ogni implicazione di rischio ove non intervengano decise iniziative di de-escalation.
La nuova escalation nel Golfo, a seguito delle operazioni militari degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran (Operazione “Epic Fury” per gli Usa, e “Ruggito del Leone” per Israele), pone l’Italia di fronte a interrogativi complessi riguardo al ruolo delle basi NATO e statunitensi presenti sul proprio territorio. In particolare, la questione cruciale è stabilire se l’Italia possa rimanere estranea agli atti bellici e quali siano i rischi giuridici e politici connessi all’impiego delle basi per supporto logistico o operazioni militari, anche “non cinetiche”. Le preoccupazioni principali riguardano tre punti: il rispetto del diritto internazionale (Carta ONU e Trattato NATO), la sovranità italiana sulle basi (anche in relazione alle previsioni della Costituzione degli articoli 11 e 78), il rischio di escalation regionale che potrebbe coinvolgere direttamente l’Italia.
Il quadro delle responsabilità di diritto internazionale
Occorre premettere che l’Iran – nel percorso più recente – non è esente da responsabilità per gravi violazioni al diritto internazionale sotto vari profili. Rispetto al regime repressivo interno (secondo ong indipendenti sarebbero 30.000 le vittime della persecuzione, sebbene l’Iran abbia ammesso che siano rimaste uccise poco più di 2mila persone) la tutela dei diritti umani non è ‘dominio riservato’ degli Stati ma risponde anche a obblighi di diritto internazionale.

L’Iran è inoltre attore strategico della instabilità mediorientale avendo alimentato minacce dirette contro Israele e l’Occidente non solo ideologicamente, ma anche con il progressivo avanzamento del programma nucleare e con la regia del c.d. Asse della Resistenza, nella complicità con Hamas responsabile del massacro del 7 ottobre (a riguardo l’Iran ha sempre dichiarato la sua estraneità, negando anche di esserne stato informato) e dei successivi attacchi contro Israele da parte di Hezbollah e degli Houti yemeniti.
In questa prospettiva poteva così considerarsi legittima e proporzionata la reazione dell’attacco di Usa e Israele durante la “guerra dei 12 giorni” (Operazione “Midnight Hammer” per gli Usa, “Leone nascente” per Israele) del giugno 2025, allo scopo di far desistere l’Iran da tali condotte.
Dopo la reazione armata, era dunque necessario proseguire un percorso di graduale deterrenza e di verifica sulle condotte dell’Iran attraverso gli strumenti previsti dal diritto internazionale: sanzioni, attività ispettiva delle agenzie preposte dell’Onu, mediazione diplomatica, deferimento alla Corte internazionale di giustizia e all’Assemblea Generale e/o al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Un profilo diverso assumono dunque gli attuali attacchi di marzo sferrati da Usa e Israele. In mancanza di una determinazione delle Nazione Unite e di una specifica pronuncia della Corte internazionale di Giustizia (nel frattempo adita dall’Iran), occorre fare riferimento alle norme di diritto internazionale consolidato, a precedenti giurisprudenziali e all’opinione prevalente dei giuristi (articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia).
Indicativa è pertanto la Dichiarazione dell’American Society of International Law (ASIL) secondo cui non risulterebbe provato un “attacco imminente” da parte dell’Iran. Di conseguenza non esiste alcuna base giuridica internazionale per un preemptive strike, un “attacco preventivo” come quello posto in essere da Usa e Israele, che pertanto violerebbe all’articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite, non ricorrendo casi eccezionali di legittima difesa o l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

Il documento individua anche una grave violazione del diritto interno statunitense: la legge degli Stati Uniti richiede la consultazione con i membri del Congresso prima di coinvolgere le forze armate americane in atti di guerra.
Da qui la raccomandazione dell’Asil di fermare l’escalation: tutte le parti coinvolte sono invitate a rispettare il diritto internazionale umanitario (le norme che impongono la protezione dei civili e l’uso proporzionato della forza, in cui peraltro sarebbero già incorsi Usa e Israele per il coinvolgimento di civili) nonché l’ordine giuridico internazionale che fornisce un quadro chiaro e condiviso per la risoluzione pacifica delle controversie tra Stati sovrani.
Per i precedenti storici e giurisprudenziali più significativi sul principio di legittima difesa, vale qui richiamare sommariamente la mediazione diplomatica USA -UK sul caso Caroline (1837) e la pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Nicaragua c. USA (1986), in base alle quali la difesa deve essere necessaria, proporzionata e riferirsi a un attacco “attuale” o “imminente”. Per la dottrina ancora autorevoli riferimenti si colgono in Michael Walzer Just and Unjust Wars, 1977 (riedito in Italia, Guerre giuste e ingiuste, 2026) e in Natalino Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, 2021.
Vincoli del quadro giuridico
Sul regime delle basi, il principale studio sulla materia è rappresentato ancora oggi dalla relazione di Natalino Ronzitti “Trattato NATO, Carta delle Nazioni Unite e azioni militari originate da basi site in territorio italiano” (Le basi militari della NATO e di paesi esteri in Italia, dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati, 1990).

Secondo la dottrina e la prassi internazionale, la NATO è un’alleanza difensiva e non dispone di un potere autonomo di ricorso alla forza al di fuori di quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite e dall’Articolo 5. In sostanza, è prevista l’assistenza ad uno Stato dell’Alleanza nella sola difesa da un attacco subito illegittimamente (che non sia stato provocato da un attacco illegittimo dello stesso Stato). L’uso delle basi italiane per operazioni offensive o preemptive è dunque incompatibile con il diritto internazionale vigente.
Emergono infatti due elementi chiave :
- Autodifesa: l’Articolo 51 della Carta ONU consente la difesa individuale o collettiva solo di fronte a un attacco reale o imminente. Gli attacchi “preventivi”, come quelli lanciati dagli USA/Israele, non rientrano in questa definizione.
- -Sovranità italiana: qualsiasi utilizzo delle basi NATO/USA deve essere autorizzato dallo Stato ospitante. In caso contrario, l’Italia rischierebbe di incorrere in responsabilità di diritto internazionale legittimando le ritorsioni dello Stato aggredito.
Anche le dichiarazioni ufficiali del Segretario Generale della NATO, pur sostenendo la necessità di difesa collettiva e deterrenza, confermano che l’Alleanza non può automaticamente considerare legittime azioni offensive intraprese unilateralmente da uno Stato membro, come gli USA, senza il consenso degli altri alleati. Questo rafforza la necessità di una posizione italiana chiara e vincolante sul tema.
Il ruolo delle basi italiane
Le basi NATO e statunitensi presenti in Italia – la disciplina è regolata da specifici accordi Italia-Nato, Itala-Usa, e dal SOFA; Status of Forces Agreements – rappresentano un nodo strategico piuttosto critico di fronte all’attuale escalation nel Golfo: da un lato possono essere chiamate alla difesa collettiva e alla deterrenza militare dell’Alleanza Atlantica; dall’altro possono esporre l’Italia a rischi giuridici e geopolitici se utilizzate per operazioni militari contro l’Iran. Le principali considerazioni che possono elaborarsi sul punto riguardano i seguenti aspetti:
– sovranità e controllo italiano: anche se alcune basi sono utilizzate da forze statunitensi o NATO, esse rimangono sotto la sovranità dello Stato italiano e devono operare nel rispetto delle leggi nazionali e del diritto internazionale;
– vincoli giuridici internazionali: gli accordi bilaterali tra Italia e Stati Uniti e gli impegni assunti nella NATO stabiliscono limiti precisi sull’utilizzo delle infrastrutture militari; operazioni condotte senza il consenso dell’Italia configurerebbero una violazione del diritto internazionale;
– rischi di escalation: l’uso delle basi per operazioni militari, anche se presentate come difensive, può essere percepito come provocatorio e aumentare il rischio di ritorsioni o escalation del conflitto.
Il caso più critico si presenterebbe qualora l’Iran con un attacco ‘proporzionato’ (selettivo) colpisse unità statunitensi nelle basi italiane, anche se da queste basi non fosse stato lanciato un attacco all’Iran. L’interpretazione sul punto non è univoca. Per Ronzitti in assenza di un attacco in partenza dal territorio della base, il belligerante potrebbe reagire, nei limiti della necessità e proporzionalità, contro il territorio dello Stato ospitante, solo se la base fosse sotto l’esclusivo controllo dello Stato concessionario (gli Usa), ma questo non sembra essere il caso delle basi site in territorio italiano.
In diversa prospettiva, un attacco proporzionato su specifici obiettivi statunitensi posti nelle basi italiane, anche senza un attacco diretto proveniente da queste, da parte dell’Iran potrebbe configurarsi legittimo secondo l’interpretazione degli studi di Roberto Ago nell’Annuaire de la Commission du Droit International 1980, vol. II 1^partie, par.82 e ss.: uno Stato per difendersi può intraprendere azioni mirate senza limitarsi al territorio da cui proviene l’offesa, qualora siano necessarie per far desistere l’attaccante dall’aggressione.
Possibili linee d’azione dell’Italia
Secondo fonti ufficiali e dichiarazioni del Segretario Generale della NATO, l’Alleanza mantiene una posizione di cautela: sostiene la necessità di difesa collettiva, ma sottolinea l’importanza di rispettare il diritto internazionale e di evitare conflitti unilaterali.

In particolare, la NATO ha confermato il principio che l’Articolo 5 non obbliga gli alleati a sostenere attacchi offensivi decisi autonomamente da uno Stato membro. In pratica, l’Italia ha margini di manovra per limitare l’uso delle proprie basi a operazioni rigorosamente difensive, come protezione delle basi, delle rotte marittime strategiche, e della sicurezza europea, mediterranea e della Nato. In questa prospettiva sarebbero perciò legittimi gli allertamenti dell’Italia o dell’Europa prevedendo l’uso delle proprie basi per operazioni difensive chiaramente giustificate.
È però evidente che lo scenario si presenta ad alto rischio di incidenti e comunque di un ciclo di prevedibile escalation. La questione dunque cessa di essere giuridica e diventa scelta politica, peraltro estremamente delicata su cui non sarà facile un’opinione condivisa nel dibattito parlamentare. In tale ottica, valutate le implicazioni anche indirette per l’utilizzo delle basi da parte di uno Stato belligerante, l’Italia e l’Unione Europea farebbero bene a formalizzare un atto di neutralità rispetto alle operazioni offensive nell’area del Golfo.

Qualsiasi coinvolgimento delle basi anche indiretto deve quindi chiamare ad una attenta valutazione giuridica, politica e strategica sulla possibile esposizione dell’Italia a ritorsioni militari, responsabilità e rischi reputazionali internazionali.
Cionondimeno, rimane ampiamente legittima – e realistica – la scelta precauzionale di concorrere alla predisposizione di sistemi difensivi (schieramenti navali, scudo aereo, etc.) per la difesa del territorio nazionale ed europeo (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea TFUE Articolo 42(7) – Clausola di solidarietà).
Conclusioni
Alla luce dei rischi giuridici e della possibile escalation del conflitto, la posizione italiana ed europea dovrebbe prevedere vincoli rigorosi sull’uso delle basi militari presenti sul territorio nazionale, limitandone l’impiego esclusivamente a operazioni difensive chiaramente legittimate dal diritto internazionale.
Per le scelte di Governo e Parlamento sarebbero utili audizioni preventive di esperti di diritto internazionale prima di qualsiasi decisione relativa all’utilizzo delle infrastrutture. In linea generale, l’Italia – come già enunciato dall’indirizzo di Governo – dovrebbe rafforzare il proprio ruolo nella diplomazia multilaterale, promuovendo iniziative di mediazione necessarie per una sollecita de-escalation del conflitto.
Riferimenti essenziali:
- Carta delle Nazioni Unite (ONU)
- Trattato NATO (1949), Articolo 5
- Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea TFUE Articolo 42
- Status of Forces Agreements (SOFA) Italia- NATO
- Bilateral Infrascruture Agreement, 1954, 1973, 1993
- Memorandum d’intesa (MOU) «Shell Agreement»,1995
- Memorandum d’intesa M.D.-SHAPE, 1995
- ICJ, Nicaragua c. USA, 1986
- Caso Caroline (1837)
- Michael Walzer, Just and Unjust Wars (1977 / Italia 2026)
- Natalino Ronzitti, Trattato NATO, Carta delle Nazioni Unite e azioni militari originate da basi site in territorio italiano” (in Le basi militari della NATO e di paesi esteri in Italia, dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati, 1990
- Natalino Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati (2021)
- Roberto Ago, in Annuaire de la Commission du Droit International 1980
Foto: IRNA, FARS, US Dept. of War e IDF
Maurizio Delli SantiVedi tutti gli articoli
Membro della International Law Association, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Société Internationale de Droit Militaire et Droit de la Guerre - Bruxelles. Docente a contratto presso l'Università Niccolò Cusano, in Diritto Internazionale Penale/Diritto Internazionale dei Conflitti Armati e Controterrorismo, è autore di varie pubblicazioni, tra cui "L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici", Aracne, 2015. Collabora con diverse testate italiane ed europee.








