Non basta rivendicare la sovranità: l’Italia punti sulla de-escalation

La questione delle basi militari statunitensi in Italia è stata già ampiamente trattata, in tempi anticipati, da Analisi Difesa (Il regime delle basi italiane nella crisi del Golfo: profili giuridici, politici e strategici – 10 Marzo 2026) . Ora è e opportuno un aggiornamento dopo le ultime decisioni dell’Italia di interdire l’uso di una base per l’atterraggio di bombardieri statunitensi.
La questione non può essere ridotta a una semplice mancata preventiva comunicazione né alla rivendicazione della sovranità nazionale. Qui entrano in gioco il diritto internazionale nel nucleo centrale dello ius ad bellum e la nostra Costituzione: l’Italia non può autorizzare operazioni offensive contro altri Stati senza esporsi a gravi responsabilità.
Il fatto che le basi NATO siano nel nostro territorio e che rientrano pienamente nella sovranità italiana è più che pacifico, ma è un semplice corollario. Il tema centrale è che la NATO è un’alleanza difensiva: le sue strutture possono essere utilizzate solo per scopi difensivi concordati da tutti i membri dell’alleanza.

Il Trattato del 1949 non crea un sistema alternativo di sicurezza globale a quello stabilito dalle Nazioni Unite: vale il divieto generale dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, con le sole due eccezioni dell’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza o dell’autodifesa comprovata da un attacco reale e ‘imminente’.
La disciplina internazionalista e costituzionalista sul punto parla chiaro, come è bene illustrato in un documento che dovrebbe essere riletto con attenzione dai decisori: si tratta della relazione di Natalino Ronzitti sul tema “Trattato NATO, Carta delle Nazioni Unite e azioni militari originate da basi site in territorio italiano” pubblicata nel dossier del Servizio studi della Camera dei deputati “Le basi militari della NATO e di paesi esteri in Italia”(1990).
Gli accordi bilaterali regolano l’uso delle basi, ma non possono sovrastare il diritto internazionale né la Costituzione. L’articolo 11 è chiaro nell’ imporre il rifiuto della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”; e gli articoli 78 e 87 richiedono deliberazioni formali del Parlamento e della Presidenza della Repubblica.
Con la guerra all’Iran l’Italia, l’Europa, i membri della Nato sono stati messi di fronte al fatto compiuto degli interventi militari statunitensi e israeliani condotto come “preemptive strike”: è la ‘guerra preventiva’ che non trova alcuna legittimazione nel diritto internazionale. Lo rimarcano anche i giuristi dell’American Society of International Law: la prova della preparazione per settimane dell’intervento dimostra l’assenza di giustificazioni legali per il mancato coinvolgimento delle Nazioni Unite imposto dalla Carta dell’Onu, e dello stesso del Congresso statunitense, richiesto dalle norme nazionali.

All’interno del Trattato NATO, l’articolo 5 esclude che l’Italia possa essere obbligata a partecipare a un attacco offensivo promosso autonomamente da un altro Stato al di fuori dalla legittima difesa.
Qualsiasi uso offensivo delle basi contro l’Iran espone dunque l’Italia a conseguenze giuridiche e politiche significative, fino a implicazioni nello Statuto della Corte penale internazionale che sanziona il crimine di ‘aggressione’. In pratica, anche solo il supporto logistico dalle basi italiane comporterebbe responsabilità internazionali e possibili ritorsioni da parte dell’Iran, che secondo lo ius ad bellum ha pieno diritto di difendersi da un’aggressione illegittima.
Va inoltre considerato il rischio concreto di escalation. L’Iran potrebbe lanciare un attacco proporzionato di ritorsione sulle basi statunitensi in Italia, pur senza alcuna responsabilità diretta dell’Italia.

Secondo gli studi di Roberto Ago (Annuaire de la Commission du Droit International, 1980) si può ritenere che uno Stato possa legittimamente intraprendere azioni mirate su basi straniere ovunque dislocate dello Stato aggressore se ciò fosse necessario a fermare un attacco preponderante (ad esempio coinvolgendo vittime civili, come avvenuto) che abbia violato il diritto internazionale. Si giustificano così gli allertamenti e le precauzioni difensive dell’Italia e dell’Europa, quali lo schieramento di unità navali o la predisposizione di sistemi difensivi a protezione di Cipro già colpita, dei paesi NATO o della sicurezza euro-mediterranea.
Tuttavia è evidente che in questa logica è facile un incidente o una manovra interpretata come minaccia o provocazione: il rischio di escalation è inevitabile. L’Italia, insieme all’Europa, deve perciò adottare regole stringenti sull’utilizzo delle basi, ma soprattutto deve rilanciare con forza la diplomazia multilaterale per la de-escalation.
Infine, vale fare un cenno al “caso Sigonella”, oggi celebrato come esempio di rivendicazione della sovranità nazionale promossa dall’allora premier Bettino Craxi. Va rivisto alla luce dei fatti e dei principi della cooperazione internazionale in materia di diritto penale e lotta al terrorismo. Nella realtà accadde in concreto che l’Italia – in nome di una male intesa sovranità giurisdizionale – rifiutò di consegnare agli Stati Uniti i terroristi palestinesi che durante il dirottamento della nave Achille Lauro avevano ucciso e gettato in mare Leon Klinghoffer, un cittadino statunitense di religione ebraica, paraplegico e costretto su una sedia a rotelle.

Dal punto di vista del diritto penale internazionale, agli Usa poteva essere legittimamente riconosciuta la propria giurisdizione in forza del ‘principio di difesa’ o ‘di protezione’ riconosciuto ad uno Stato per la tutela dei propri interessi quando i cittadini rimangono vittime di un reato grave. È lo stesso principio con cui l’Italia cerca di processare i torturatori di Regeni, ucciso in territorio egiziano.
La realtà è che per timore di ritorsioni del terrorismo si preferì rifiutare le richieste legittime di un alleato allora ritenuto affidabile come gli Stati Uniti: in un attimo si tradì il debito di riconoscenza per gli americani morti per la liberazione dell’Italia, per gli aiuti del Piano Marshall, e per la difesa dall’espansione sovietica che minacciava l’Europa.
Meglio dunque archiviare il mito di Sigonella e non cedere alla retorica della sovranità. Moralmente e politicamente è più serio impegnarsi per la de-escalation: l’Italia e l’Europa devono dunque puntare su prudenza, regole chiare e diplomazia attiva. Si impone una scelta seria e responsabile che promuova senza esitazione la fine di un conflitto che nessuno italiano e europeo ha voluto.
Foto: US Navy. USAF e NATO/NSRF
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Maurizio Delli SantiVedi tutti gli articoli
Membro della International Law Association, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Société Internationale de Droit Militaire et Droit de la Guerre - Bruxelles. Docente a contratto presso l'Università Niccolò Cusano, in Diritto Internazionale Penale/Diritto Internazionale dei Conflitti Armati e Controterrorismo, è autore di varie pubblicazioni, tra cui "L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici", Aracne, 2015. Collabora con diverse testate italiane ed europee.








