La sicurezza del mare al centro di una più assertiva azione dello Stato

Il recente provvedimento sulla sicurezza delle acque territoriali va visto, assieme alle altre iniziative governative su Zona contigua, ZEE e sicurezza subacquea, come presa di coscienza della Nazione dell’importanza dei propri mari. In questo modo saranno recepiti nel nostro ordinamento giuridico principi e regole della Convenzione del Diritto del Mare (UNCLOS), in relazione alla realtà delle minacce internazionali ed al mutato quadro delle relazioni mediterranee.
I passi avanti fatti in un settore che possiamo definire come Azione dello Stato sul mare e che vede in prima linea i ministeri degli Esteri, Interni, Difesa e Trasporti e, con funzioni propositive e di raccordo, le Politiche del Mare, dovranno essere seguiti da ulteriori mosse.
Restano inoltre da definire i confini della ZEE con Paesi vicini come Algeria, Malta e Libia partendo dal fatto che la certezza dei confini marittimi è un presupposto ineludibile sia per lo sviluppo della blue economy, che per la deterrenza delle minacce all’integrità delle infrastrutture critiche subacquee.
Lo stato dell’arte delle iniziative italiane volte a garantire l’integrità delle frontiere marittime, in estrema sintesi può indicarsi come segue.
Interdizione acque territoriali
Con il Ddl in materia di immigrazione approvato dal CdM dell’11 febbraio il Governo intende disciplinare l’ingresso nelle acque territoriali stabilendo limitazioni temporanee e mirate in caso di afflusso massiccio di migranti o di minacce gravi per ordine pubblico e sicurezza nazionale. La nuova regolamentazione è indicata, nell’ambito del Comunicato stampa n. 161 della PdC come misura assimilabile a “blocco navale”.
In realtà questa terminologia, per quanto utilizzata in senso traslato, appare fuorviante. Come ci insegna il caso di Gaza, il blocco è infatti una misura bellica. La normativa di riferimento è invece quella del transito inoffensivo disciplinato dall’art. 19-25 dell’UNCLOS che vieta il passaggio nelle acque territoriali di navi straniere impegnate in attività pregiudizievoli alla sicurezza dello Stato costiero, quali immigrazione irregolare, minaccia e uso della forza, intelligence.
L’art. 25 della stessa Convenzione prevede in particolare che lo Stato costiero possa adottare misure di autoprotezione, per la “propria sicurezza” impedendo l’ingresso nelle sue acque territoriali o sospendendolo temporaneamente. Da questo punto di vista è corretto parlare, come fa il nuovo provvedimento, di “interdizione” dell’accesso alle acque territoriali.

Non è la prima volta che il nostro Paese adotta simili iniziative essendo esse state messe in atto in anni recenti, durante il primo Governo dell’on. Giuseppe Conte, coll’art. 2 del DL 53/2019 nell’ambito delle iniziative anti-immigrazione varate dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.
Nell’occasione un illustre accademico come il Prof. Natalino Ronzitti si espresse per la piena legittimità della norma.
Resta fermo ovviamente che l’enforcement navale non è ipotizzabile né giuridicamente né operativamente, anche alla luce di quanto accaduto con la motovedetta albanese affondata nel 1997 e con la “Sea Watch 3” nel 2019 essendo ineludibili gli aspetti relativi alla vita delle persone trasportate e della sicurezza della navigazione.

Linee di base, Acque territoriali e potenziale Zona contigua italiana (Fonte Rivista Marittima)
Di inedito ora ci sono due cose. Anzitutto viene fatto riferimento al Regolamento UE 2024/1359 volto ad affrontare situazioni di crisi migratoria -si pensi alle minacce di Gheddafi di far partire 500.000 migranti verso l’Italia – in cui “un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o favorisce lo spostamento verso le frontiere esterne dell’Unione o verso uno Stato membro di cittadini di paesi terzi e di apolidi, se tali azioni denotano l’intenzione del paese terzo o dell’attore non statale ostile di destabilizzare l’Unione o uno Stato membro”.
L’altra novità è che “I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all’interdizione possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza” come del resto prevede il Protocollo con l’Albania di cooperazione migratoria.
In questo modo si cerca di evitare situazioni verificatesi dopo l’Operazione Mare Nostrum del 2013 quando si è consolidata nell’Ue la prassi di far sbarcare in Italia tutte le persone salvate nel Mediterraneo centrale dalle missioni Frontex ed EunavForMed. Anche perché la regolamentazione IMO del luogo di sbarco (POS) prevede già che il Paese intervenuto in soccorso nella sua Zona SAR possa collaborare con altri Stati per la scelta in tempi brevi di un porto sicuro.
Regolamentazione transito inoffensivo
Il fondamento giuridico delle suindicate misure di interdizione va ricercato, come detto, nel regime generale dell’UNCLOS che è volto ad impedire un largo ventaglio di minacce. Correttamente il DDL governativo, oltre a misure di contrasto dell’immigrazione irregolare, fa anche riferimento ad attività terroristica.

La disciplina del transito inoffensivo della stessa Convenzione è tuttavia molto più ampia, comprendendo tutte le attività che mettano in pericola la “pace, buon ordine e sicurezza dello Stato costiero”.
Un caso di attualità che può essere ricondotto alla materia in questione è quello della presenza di navi russe di Stato dedite alla raccolta di informazione, anche occasionalmente nelle acque territoriali.
Per affrontare correttamente situazioni del genere o qualsiasi altra di quelle elencate dall’art. 19 dell’UNCLOS sarà necessario ampliare la portata della regolamentazione nazionale. Come previsto dal para 2.1.6 del Piano del Mare si dovranno perciò emanare “normative afferenti sia alle modalità di transito secondo le fattispecie ex art. 19 della Convenzione, ivi incluso il regime del passaggio degli Stretti italiani, sia alla disciplina di una o più delle materie elencate nel citato art. 21 della UNCLOS”.
Zona contigua
La zona contigua è l’area marittima compresa tra le 12 e le 24 miglia dalle linee di base in cui lo Stato costiero, secondo l’art. 33 dell’UNCLOS, ha il diritto di prevenire e reprimere “le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione”. Prevalenti sono dunque, nell’ambito del suo regime, le finalità di protezione dei diritti dello Stato costiero in una zona filtro antistante le sue acque territoriali vengano. Inutile dire che essa è da tempo presente nella legislazione di vari Stati mediterranei.
Un DDL di iniziativa governativa (AS 1624) dedicato alla valorizzazione della risorsa mare – attualmente all’esame del Senato – ne prevede l’istituzione, testimoniando quindi l’attenzione delle Istituzioni italiane per il mantenimento della legalità dei traffici marittimi in applicazione dell’UNCLOS.
Da aggiungere che lo stesso DDL definisce le linee di base da cui si misurano le acque territoriali italiane secondo moderni standard cartografici, nell’intento di definirne con precisione i limiti esterni.
Confini ZEE
Il nostro Paese ha istituito la ZEE nel 2021 rompendo un inveterato tabù ad esercitare giurisdizione in aree extraterritoriali mettendosi alla pari degli altri Paesi mediterranei. Con il recente DPR 193/2025 sono infatti create ZEE parziali nei quadranti del Tirreno, dell’alto Ionio e dell’Adriatico. La metodologia seguita è stata quella di seguire il tracciato già stabilito da accordi di delimitazione con Croazia e Grecia, mantenersi, in assenza di accordi, molto al di qua della ipotetica mediana con gli altri Stati in modo da “non compromettere il risultato finale”.

Nelle mappe sopra e sotto le ZEE parziali di Tirreno, Ionio ed Adriatico (Fonte Relazione illustrativa DPR 193/2025)
La situazione delle ZEE attorno alle nostre coste risulta quindi frammentata, creando di fatto un’incertezza sulle frontiere marittime delle zone di giurisdizione che non potrà certo protrarsi a lungo.

I rapporti amichevoli coi nostri vicini sono la migliore garanzia per il raggiungimento di intese di delimitazioni accettate consensualmente.

L’interesse a far ciò non è però solo economico -si pensi allo sfruttamento delle energie rinnovabili in parchi eolici- ma anche attinente la sicurezza energetica e la nostra integrità territoriale: questa potrebbe essere messa in pericolo dal danneggiamento delle infrastrutture critiche dei gasdotti TAP, Greenstream e “Mattei” del Canale d’Otranto e dello Stretto di Sicilia.
Sicurezza subacquea
L’Italia, con la legge 9/2026 approvata lo scorso 26 gennaio, è stato tra i pochi Paese (di certo, il primo della Ue) ad emanare una regolamentazione organica della sicurezza della dimensione subacquea. Sono noti i contenuti di questa legge che è lo specchio dello sviluppo delle capacità industriali nazionali nel settore.
Qui si vuole solo sottolineare che per una sua efficace applicazione è necessario sapere quali sono i limiti effettivi o potenziali delle aree di giurisdizione italiane della ZEE e della sottostante Piattaforma continentale.

La Piattaforma continentale italiana secondo l’ex MISE
L’art. 28 della nuova legge affida infatti alla Marina (con il concorso della Guaredia di Finanza) “il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata”.
A questo fine si dovranno perciò indicare i confini certi e quelli teorici, provvedendo a stabilire forme di cooperazione congiunta con i Paesi frontisti nelle gray zones di overlapping.
L’azione dello Stato sul Mare
Il quadro di situazione sin qui delineato sta a dimostrare l’impegno del nostro Paese -unico tra tutti gli Stati mediterranei- ad affrontare le sfide della marittimità declinate nei vari aspetti riguardanti flussi incontrollati di migranti e traffici illeciti.

Ma dovremmo dire anche dei meriti italiani nel soccorso in mare (SAR) che, a dispetto di una narrazione spesso negativa, ha portato in circa dieci anni dal 2013 al salvataggio di circa un milione di persone da noi accolte. Come anche degli sforzi per combattere l’inquinamento e garantire la protezione degli habitat marini mediterranei.
Il modello italiano di Azione sullo Stato sul Mare si incentra – secondo un criterio sinergico di cooperazione interagenzia sotto il coordinamento della Presidenza del consiglio – su Marina, Guardia costiera e Guardia di Finanza.
Il DDL sicurezza di recente approvato dal CdM rappresenta un tassello di un mosaico molto più vasto di quanto non appaia, fatto di varie iniziative legislative in itinere o da predisporre.
Al centro di tutto c’è l’Italia sul mare: il suo profilo al centro del Mediterraneo, fatto di acque territoriali, ZEE, PC e prospicienti spazi internazionali o stranieri (Zone SAR comprese), è una realtà incontestabile che tutti abbiamo il dovere di conoscere, tutelare e valorizzare.
Foto: Marina Militare e Guardia Costiera
Fabio CaffioVedi tutti gli articoli
Ammiraglio in congedo, docente a contratto di "Introduzione geopolitica e diritto internazionale del mare" presso l'Università di Bari. E' autore del "Glossario di Diritto del Mare", RM, 2020 disponibile in https://www.marina.difesa.it/media-cultura/editoria/marivista/Documents/supplementi/Glossario_di_diritto_del_mare_2020.pdf







