Analisi Italia

L’uso delle basi militari statunitensi in Italia e il diniego di Sigonella

 

 

di Alessandro Giorgetta*

 

Il presente contributo di studio intende analizzare la conformità al diritto internazionale del diniego opposto dall’Italia il 31 marzo 2026 all’utilizzo della base di Sigonella da parte degli Stati Uniti. L’indagine si fonda su fonti normative e istituzionali, distinguendo tra diritto internazionale generale e disciplina pattizia bilaterale Italia–USA.

La presenza e l’attività di forze armate straniere sul territorio di uno Stato presuppongono il consenso di quest’ultimo: questa regola non è un dettaglio formale, bensì rappresenta la proiezione della sovranità territoriale. Sul piano della responsabilità internazionale, gli Articoli sulla responsabilità degli Stati chiariscono, da un lato, che «Valid consent by a State to the commission of a given act by another State precludes the wrongfulness of that act in relation to the former State to the extent that the act remains within the limits of that consent»; dall’altro, che «A State which aids or assists another State in the commission of an internationally wrongful act by the latter is internationally responsible for doing so» se ricorrono le condizioni dell’art. 16.

Ne segue una proposizione semplice: l’uso del territorio italiano da parte di forze statunitensi è lecito nei confronti dell’Italia solo entro i limiti del consenso italiano; e, specularmente, l’Italia ha interesse giuridico a non prestare assistenza a un’operazione che ecceda quel consenso o che, se compiuta dall’Italia stessa, sarebbe illecita. Ne consegue che il rifiuto di autorizzare l’utilizzo della base di Sigonella costituisce, in linea di principio, esercizio legittimo della sovranità statale, salvo che sussista un obbligo specifico di segno contrario derivante da accordi internazionali applicabili.

Questo quadro si salda con la Carta delle Nazioni Unite. L’art. 2, par. 4, dispone: «All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations». L’art. 51 aggiunge: «Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations». La prima norma implica che la facilitazione territoriale di un’operazione armata non è giuridicamente neutra; la seconda mostra che neppure il richiamo alla difesa collettiva crea, di per sé, un obbligo automatico per ogni alleato di mettere a disposizione basi, spazio aereo o infrastrutture. La Carta disciplina quando la forza può essere usata e non trasforma ogni alleanza politica in un dovere incondizionato di supporto logistico-militare.

Nemmeno il Trattato del Nord Atlantico consente di trascurare il problema del consenso dello Stato ospitante. L’art. 5 prevede che, in caso di attacco armato, ciascuna Parte assista quella colpita «by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary».

La formula è importante: non impone un mezzo unico, né impone necessariamente la concessione del territorio nazionale per qualsiasi operazione richiesta da un alleato.

Anche il NATO SOFA (Status of Forces Agreement, firmato a Londra nel 1951) non attribuisce un diritto generale all’uso delle basi: nel suo preambolo ricorda che le forze di uno Stato parte possono essere inviate «by arrangement, to serve in the territory of another Party» e che «the decision to send them and the conditions under which they will be sent … will continue to be the subject of separate arrangements between the Parties concerned».

Si tratta di un’altra conferma di quel che più sopra si andava affermando: il SOFA presuppone accordi separati e non li sostituisce. Lo stesso SOFA, all’art. II, aggiunge che le forze del sending State hanno il dovere di «respect the law of the receiving State».

A questo punto entra in gioco il diritto dei trattati. La Convenzione di Vienna impone, all’art. 26, che «Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith»; ma l’art. 31, par. 1, aggiunge che «A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning» dei suoi termini, nel contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo.

Tradotto sul piano del metodo: l’Italia deve rispettare gli accordi con gli Stati Uniti, nei limiti che risultano dal loro testo e dalla loro corretta interpretazione; non si può dedurre un obbligo ulteriore da aspettative politiche o da convenienze strategiche. Il che riveste peculiare rilievo nel caso di Sigonella, perché il punto controverso non è se l’Italia debba rispettare gli accordi, ma che cosa esattamente quegli accordi obblighino a consentire.

Il problema è che l’accordo bilaterale chiave, il Bilateral Infrastructure Agreement (BIA) del 20 ottobre 1954, non è pubblicato. Un documento edito dalla Camera dei Deputati (“Temi dell’attività Parlamentare – La disciplina delle basi militari NATO ed USA in territorio nazionale), nel ricostruire il contesto normativo, così definisce il BIA: «Accordo bilaterale italo-americano (BIA) sulle infrastrutture, stipulato il 20 ottobre 1954. Regola le modalità per l’utilizzo delle basi concesse in uso alle Forze USA sul territorio nazionale ed è generalmente conosciuto come “Accordo Ombrello”»; tale documento possiede «una elevata classifica di segretezza» e, pertanto, ai sensi della legge n. 801/1977 sul segreto di Stato, non é divulgabile.

Dalle medesime fonti istituzionali emerge però un secondo elemento oggettivamente verificabile: il Memorandum of Understanding Italia/USA del 2 febbraio 1995 (“Shell Agreement”) è un accordo attuativo del BIA, non un titolo autonomo che sostituisca ogni altro regime. (Camera dei Deputati, Doc. XXII-bis n. 1, cit.: il documento indica il BIA del 20 ottobre 1954 come accordo che «regola le modalità per l’utilizzo delle basi» e il MOU del 2 febbraio 1995 -“Shell Agreement” – come atto «in attuazione del BIA del ’54» che prevede Technical Agreements per ciascuna base.

La Camera scrive che esso è stato approvato «in attuazione del BIA del ’54» e «prevede la stesura e la revisione del Technical Agreement … per ciascuna base utilizzata» (Camera dei Deputati, Doc. XXII-bis n. 1, cit).

Analogamente, la scheda del Dipartimento di Stato statunitense relativa al 1995 MOU lo descrive come Memorandum «concerning the use of Installations/Infrastructure by U.S. Forces in Italy», richiamando espressamente come quadro di riferimento il NATO SOFA, il BIA del 1954 e il medesimo MOU del 1995.

La prassi istituzionale italiana pubblicamente documentata va nella stessa direzione. Nel resoconto stenografico delle Commissioni riunite Senato-Camera del 21 gennaio 2003, il Governo affermò testualmente che, «sia per l’utilizzazione delle basi sia per quella dello spazio aereo nazionale, non vige alcuna condizione di extra-territorialità, permanendo allo Stato italiano la legittimazione ad esercitarvi piena sovranità».

Nello stesso resoconto si legge che «il transito di velivoli militari e civili di Paesi stranieri sul territorio italiano sia subordinato alla preventiva autorizzazione del Governo», salvo regimi permanenti di sorvolo/scalo per alcuni Paesi, fra cui quelli NATO e «in particolare, gli Stati Uniti d’America».

Ma lo stesso verbale contiene un passaggio ancora più importante per il caso attuale: ricordando il precedente del 1986 contro la Libia, il ministro della Difesa affermò che «la concessione della richiesta di sorvolo o dell’utilizzo di una base non è automatico» e che «l’autorizzazione, per casi di particolare rilevanza politica, può essere negata da parte del Governo, qualora esso o il Parlamento trovino convenienza politica nel non aderire in maniera per così dire passiva agli accordi ratificati».

Alla luce di tutte queste fonti, se la richiesta statunitense riguardava un’attività già coperta da un regime autorizzatorio permanente — per esempio uno scalo rientrante nella cooperazione ordinaria, o attività ricadente in autorizzazioni già concesse — allora il diniego italiano potrebbe porsi in tensione con gli impegni assunti. Ma le stesse fonti istituzionali italiane distinguono chiaramente tra il regime ordinario di sorvolo/scalo e i casi «di particolare rilevanza politica» (Resoconto stenografico delle Commissioni riunite Senato-Camera del 21 gennaio 2003, cit.)

Perciò, allo stato delle fonti verificabili, non esiste base seria per affermare che l’Italia fosse giuridicamente obbligata ad autorizzare l’uso di Sigonella per una specifica operazione connessa a un conflitto armato.

Anzi, sul piano del diritto internazionale generale, il diniego appare più facilmente difendibile della tesi opposta. Se il consenso dello Stato territoriale rende lecito l’uso del territorio entro i suoi limiti, il rifiuto di prestare il proprio territorio a un’operazione armata resta, in linea di principio, espressione ordinaria della sovranità. E, alla luce degli Articoli sulla responsabilità degli Stati, esso può anche essere letto come scelta prudenziale volta a evitare che l’Italia presti «aid or assistance» a un’operazione la cui piena base giuridica internazionale non sia stata chiarita. Né il Trattato NATO, né il SOFA, né le fonti pubbliche sul quadro Italia-USA dimostrano l’esistenza di un obbligo automatico contrario.

Ulteriore conferma di tale assetto si ricava dal Technical Arrangement concluso tra Italia e Stati Uniti nel 2006 relativo alla base di Sigonella, il cui testo è accessibile.

L’accordo, lungi dal configurare una disponibilità unilaterale delle infrastrutture da parte statunitense, si fonda su un modello di uso concesso, coordinato e bilateralmente controllato. In particolare, esso stabilisce che «the use of the installations/infrastructure […] is granted to the U.S. Forces only» e che tale uso «may not be extended […] absent previous agreement between the parties» , escludendo quindi qualsiasi automatismo nell’impiego delle basi. Ancora più esplicitamente, le attività operative sono subordinate a previo coordinamento con l’autorità nazionale: «joint […] operational activities may be conducted, after coordination with the responsible national military Authority» e «any use of […] bases […] must be coordinated beforehand».

L’accordo conferma inoltre la permanenza di un’autorità italiana sulla base, prevedendo che «Commander, 41st Stormo A/S is the Italian Commander over the installations» , nonché il potere delle autorità italiane di autorizzare la consistenza del personale statunitense.

Ne deriva che il regime giuridico applicabile non è quello di una concessione piena e discrezionale agli Stati Uniti, ma quello di una cooperazione strutturata, nella quale ogni utilizzo operativo rilevante richiede coordinamento e, nei casi sensibili, consenso. L’Accordo del 2006, pertanto, rafforza la conclusione secondo cui l’Italia conserva un potere giuridico di autorizzazione sull’uso delle basi, incompatibile con l’idea di un obbligo automatico di consentirne l’impiego per specifiche operazioni militari.

 

Conclusioni

Sul piano del diritto internazionale generale e delle fonti pubbliche verificabili, l’Italia ha solide ragioni per ritenere lecito il proprio diniego: (i) la sovranità territoriale permane; (ii) il consenso statale delimita la liceità dell’uso del territorio; (iii) il regime NATO rinvia a “separate arrangements”; (iv) la prassi istituzionale italiana esclude l’automatismo e ammette il diniego in casi politicamente sensibili.

Non è invece corretto affermare che la conformità agli accordi bilaterali Italia-USA sia dimostrata in modo definitivo, perché il testo del BIA del 1954 non è pubblico (segreto di Stato) e quindi non è verificabile articolo per articolo.

Foto: US Navy, NATO/NSFR e USAF

 

*Alessandro Giorgetta è Professore di Diritto Internazionale dell’Economia e Diritto dell’Intelligenza Artificiale presso la “Università degli Studi di Roma Guglielmo Marconi”. Già Professore Straordinario ex art. 1, c. 12 L. n. 230/2005 per «l’elevata qualificazione scientifica e professionale». Avvocato Cassazionista. Componente di commissioni nell’affidamento di contratti pubblici. Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto per il Governo Societario.

 

 

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Analisi Mondo

Italia, Spagna e Francia negano agli Stati Uniti l’uso di basi per la guerra all’Iran

 

 

Su allarga la frattura tra gli Stati Uniti e alcuni partner europei della NATO dopo un mese all’attacco di USA e Israele all’Ian.

L’Italia ha negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base aerea siciliana di Sigonella per il transito di due aerei da combattimento diretti in Medio Oriente per le operazioni contro l’Iran. la notizia, diffusa dal Corriere della Sera il 31 marzo, ha successivamente trovato conferme e l’episodio risalirebbe a qualche giorno prima.

Palazzo Chigi in una nota ha sottolineato che in seguito a tale decisione “non si registrano criticità né frizioni con i partner internazionali. I rapporti con gli Stati Uniti, in particolare, sono solidi e improntati a una piena e leale collaborazione”.

Mei giorni precedenti sembra che anche due aerocisterne KC-135KL dell’USAF sia stata negato il permesso di atterraggio mentre erano impegnati a rifornire in volo i velivoli da combattimento operativi contro l’Iran.

Il governo “continuerà ad operare nel solco dei trattati vigenti, nel rispetto della volontà del governo e del Parlamento”.

Su X il ministro della Difesa Guido Crosetto ha aggiunto che: “ Qualcuno sta cercando di far passare il messaggio che l’Italia avrebbe deciso di sospendere l’uso delle basi agli assetti USA. Cosa semplicemente falsa, perché le basi sono attive, in uso e nulla è cambiato. Il Governo continua a fare ciò che hanno sempre fatto tutti i Governi italiani in totale aderenza agli impegni presi in Parlamento ed alla linea ribadita anche in Consiglio Supremo di Difesa in continuità con tutti i precedenti Consigli, nei decenni.

Gli accordi internazionali disciplinano e distinguono con chiarezza ciò che necessita di specifica autorizzazione del Governo (per la quale si è deciso di coinvolgere sempre il Parlamento) in assenza della quale non è possibile concedere nulla e ciò che invece è considerato autorizzato tecnicamente perché ricompreso negli accordi. Un ministro deve solo farli rispettare. Tertium non datur. In ultimo voglio ribadire che non c’è alcun raffreddamento o tensione con gli USA, perché conoscono le regole che disciplinano dal 1954 la loro presenza in Italia bene come le conosciamo noi”.

L’intesa bilaterale stipulata tra Roma e Washington per l’utilizzo delle basi militari in Italia (Bilateral Infrastructure Agreement” – BIA) il 20 ottobre 1954 resta segreta.

In conformità al documento “sono stati approvati nel corso degli anni vari memorandum d’intesa tecnici e locali per regolamentare diversi aspetti connessi all’uso delle singole basi”. Uno degli ultimi aggiornamenti risale al 1995. Il principio è che le basi militari utilizzate dagli Stati Uniti in Italia sono “soggette a una duplice forma di controllo operata dalle autorità militari statunitensi e italiane”.

Competenze e ruoli sono però differenti. “I comandanti delle basi sono militari italiani ma essi non hanno poteri di controllo sostanziale sulle attività poste in essere dagli Stati Uniti, poiché si limitano a decidere in materia di numero dei voli, orari dei voli, responsabilità di assistenza al traffico aereo”.

È a Washington e ai suoi comandanti che, stando al documento, compete il controllo di carattere militare sul personale, l’equipaggiamento e i tipi di attività che vengono realizzate dagli Stati Uniti”. Nel 2003, l’allora ministro della Difesa Antonio Martino sottolineò in comunicazioni al Parlamento che il BIA aveva “una elevata classifica di segretezza” e non poteva essere “declassificato unilateralmente”.

Accordi con Washington per l’utilizzo di basi militari sono stati sottoscritti anche da altri Paesi europei. Tra questi la Spagna, nel 1953, ancora prima che divenisse membro della Nato. E Madrid ha rivendicato di aver rispettato l’intesa bilaterale anche in occasione del suo diniego all’utilizzo americano di due basi (la navale Rota e l’aerea Moron) in Andalusia per mezzi militari diretti verso l’area di guerra in Medio Oriente.

Madrid “non prevede” che gli Stati Uniti lascino le basi spagnole in Andalusia, dopo l’intenzione dichiarata dal segretario di Stato Usa, Marco Rubio, di rivedere le relazioni per il divieto spagnolo di utilizzo di Rota e Moròn.

“E’ uno scenario che non prevediamo perché le basi americane stanno realizzando un importante lavoro in tempo di pace e siamo sicuri che in questi scenari continueremo a collaborare”, ha assicurato la ministra della Difesa, Margarita Robles, che ha riconosciuto di non sapere come evolverà la situazione, ma ha insistito sul fatto che il no alla guerra del governo di Pedro Sanchez “non è un ostacolo” perché la Spagna continui a essere un Paese “fermamente impegnato per la pace e il multilateralismo”.

Durante l’audizione in commissione, la ministra ha chiarito che il veto all’utilizzo delle basi per fini offensivi militari, che riguarda anche l’uso dello spazio aereo, è stato disposto da Madrid “nello stesso momento in cui è cominciato l’attacco all’Iran” di Usa e Israele, lo scorso 28 febbraio. Ha specificato che è limitato esclusivamente ai voli di supporto all’operazione Epic Fury, segnalando che la stessa posizione della Spagna “è stata adottata da altri Paesi”, non specificati.

“Questa decisione non comporta in assoluto una rottura del legame transatlantico né un abbandono della nostra responsabilità per la dissuasione e la difesa collettiva dei nostro soci e alleati” della NATO, ha insistito Robles. “Le basi continuano a funzionare con l’unico limite che in nessun caso si possa realizzare da loro alcuna azione per sostenere o favorire la guerra in Iran”, ha aggiunto.

Il 31 marzo Donald Trump ha accusato la Francia di non aver permesso agli aerei diretti in Israele, carichi di rifornimenti militari, di sorvolare il territorio francese. La Francia è stata molto inutile con noi nei confronti del ‘Macellaio dell’Iran‘, che è stato eliminato con successo! Gli Stati Uniti non dimenticheranno!”, ha scritto su Truth.

Secondo quanto riferito a Reuters da un diplomatico occidentale e da due fonti informate, la Francia avrebbe effettivamente negato lo scalo di aerei statunitensi diretti in Israele carichi di armi statunitensi destinate all’impiego nel conflitto contro l’Iran.

Una fonte militare citata da BFM TV ha precisato che non è stata introdotta alcuna restrizione al sorvolo per gli aerei militari statunitensi, aggiungendo che restano invariate le condizioni per gli atterraggi, consentiti unicamente ai velivoli di trasporto logistico sulle basi di Istres e Avord.

 

La reazione a Washington

Trump ha alzato ulteriormente i toni nei confronti degli alleati che non hanno aderito all’offensiva contro Teheran, invitandoli ad agire con “coraggio” e a prendere il controllo dello stretto di Hormuz, chiuso dall’Iran e cruciale per il traffico energetico globale.

“La parte più difficile è finita, andate a prendervi il vostro petrolio”, ha scritto, sostenendo che gli Stati Uniti dispongono di sufficienti risorse energetiche e non hanno urgenza di riaprire il passaggio marittimo. Il presidente americano ha criticato in particolare i Paesi dipendenti dalle forniture del Golfo, come il Regno Unito, esortandoli prima ad acquistare petrolio dagli Stati Uniti e poi a “trovare un po’ di coraggio” per intervenire direttamente nello stretto.

“Dovete imparare a combattere per voi stessi. Gli Stati Uniti non saranno più lì ad aiutarvi”, ha aggiunto, lasciando intendere una possibile riduzione dell’impegno militare americano nella regione una volta raggiunti gli obiettivi principali contro l’Iran.

il segretario americano alla Guerra, Pete Hegseth, il presidente Trump “sta sottolineando che non si può parlare di una vera alleanza se ci sono Paesi che non sono disposti a sostenerti quando ne hai bisogno”.

Hegseth, senza citare alcun paese nello specifico, ha aggiunto che gli attacchi iraniani “non raggiungono nemmeno gli Stati Uniti, ma gli alleati e altri paesi, eppure quando chiediamo ulteriore assistenza o semplicemente l’autorizzazione per un sorvolo di base, ci troviamo di fronte a domande, ostacoli o esitazioni”.

Gli Usa restano “impegnati a portare avanti il conflitto alle nostre condizioni non ci sono dubbi al riguardo. Per quanto riguarda la NATO, la decisione spetterà al presidente”, ma “molte cose sono venute alla luce, il mondo ha potuto constatare ampiamente cosa i nostri alleati sarebbero disposti a fare per gli Stati Uniti quando intraprendiamo un’impresa di questa portata a nome del mondo libero”, ha concluso.

Foto: Casa Bianca, US Navy, NATO/NSRF e USAF

 

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Analisi Industria

IDV: una nuova linea produttiva in Brasile per realizzare il veicolo multiruolo LMV-BR 2

 

 

IDV, una società di Leonardo, ha inaugurato una nuova linea produttiva dedicata al veicolo multiruolo LMV-BR 2 4×4 presso il proprio stabilimento di Sete Lagoas, in Brasile. Le prime unità prodotte su questa linea soddisferanno il contratto firmato con l’Esercito Brasiliano per la consegna di 420 LMV-BR 2.

Basato sulla collaudata piattaforma veicolare dell’LMV di IDV, l’LMV-BR 2 è stato sviluppato per incrementare mobilità, protezione e versatilità per le truppe impiegate in diverse missioni, migliorando l’efficienza operativa in scenari complessi. All’inaugurazione hanno partecipato Generali dello Stato Maggiore dell’Esercito Brasiliano, che hanno visitato la nuova area dello stabilimento e approfondito le capacità industriali dell’azienda.

La nuova linea produttiva rappresenta un importante passo avanti nella capacità produttiva e tecnologica di IDV in Brasile e consentirà all’azienda di contribuire ulteriormente al rafforzamento della base industriale della difesa del Paese, soddisfacendo le esigenze operative delle forze armate.

L’Esercito Brasiliano è già dotato di 32 veicoli LMV-BR 4×4, tutti supportati da IDV per attività di assistenza e manutenzione. Gli elevati livelli di affidabilità e disponibilità della flotta evidenziano l’impegno di IDV nel sostenere la prontezza e la capacità operativa delle forze armate di tutto il mondo.

Oltre a servire il mercato brasiliano, la nuova linea produttiva consentirà a IDV di espandere le proprie operazioni globali, puntando a nuove opportunità di esportazione. Con l’ampliamento del proprio stabilimento produttivo, l’azienda consolida la sua posizione strategica nel mercato della difesa e rafforza il ruolo del Brasile come centro per la produzione e la fornitura di veicoli per la difesa a Paesi internazionali.

L’LMV rappresenta la piattaforma fiore all’occhiello di IDV nell’ambito dei veicoli multiruolo, con oltre 4.000 unità in servizio in tutto il mondo e disponibile in diverse configurazioni e varianti dedicate a missioni specifiche.

IDV, una società di Leonardo, sviluppa e produce veicoli per la difesa e la protezione civile. La produzione è suddivisa in tre categorie: autocarri logistici e tattici, sviluppati specificatamente per operare in condizioni estreme, veicoli multiruolo e veicoli protetti, che vantano una tecnologia d’avanguardia nel campo della protezione e della sicurezza. L’intera

gamma dei prodotti garantisce all’equipaggio i più alti livelli di protezione, nonché la massima mobilità su qualsiasi terreno.

Fonte: comunicato IDV

 

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Opinioni

Non basta rivendicare la sovranità: l’Italia punti sulla de-escalation

 

 

 

 

La questione delle basi militari statunitensi in Italia è stata già ampiamente trattata, in tempi anticipati, da Analisi Difesa (Il regime delle basi italiane nella crisi del Golfo: profili giuridici, politici e strategici – 10 Marzo 2026) . Ora è e opportuno un aggiornamento dopo le ultime decisioni dell’Italia di interdire l’uso di una base per l’atterraggio di bombardieri statunitensi.

La questione non può essere ridotta a una semplice mancata preventiva comunicazione né alla rivendicazione della sovranità nazionale. Qui entrano in gioco il diritto internazionale nel nucleo centrale dello ius ad bellum e la nostra Costituzione: l’Italia non può autorizzare operazioni offensive contro altri Stati senza esporsi a gravi responsabilità.

Il fatto che le basi NATO siano nel nostro territorio e che rientrano pienamente nella sovranità italiana è più che pacifico, ma è un semplice corollario. Il tema centrale è che la NATO è un’alleanza difensiva: le sue strutture possono essere utilizzate solo per scopi difensivi concordati da tutti i membri dell’alleanza.

Il Trattato del 1949 non crea un sistema alternativo di sicurezza globale a quello stabilito dalle Nazioni Unite: vale il divieto generale dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, con le sole due eccezioni dell’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza o dell’autodifesa comprovata da un attacco reale e ‘imminente’.

La disciplina internazionalista e costituzionalista sul punto parla chiaro, come è bene illustrato in un documento che dovrebbe essere riletto con attenzione dai decisori: si tratta della relazione di Natalino Ronzitti sul tema “Trattato NATO, Carta delle Nazioni Unite e azioni militari originate da basi site in territorio italiano” pubblicata nel dossier del Servizio studi della Camera dei deputati “Le basi militari della NATO e di paesi esteri in Italia”(1990).

Gli accordi bilaterali regolano l’uso delle basi, ma non possono sovrastare il diritto internazionale né la Costituzione. L’articolo 11 è chiaro nell’ imporre il rifiuto della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”; e gli articoli 78 e 87 richiedono deliberazioni formali del Parlamento e della Presidenza della Repubblica.

Con la guerra all’Iran l’Italia, l’Europa, i membri della Nato sono stati messi di fronte al fatto compiuto degli interventi militari statunitensi e israeliani condotto come “preemptive strike”: è la ‘guerra preventiva’ che non trova alcuna legittimazione nel diritto internazionale. Lo rimarcano anche i giuristi dell’American Society of International Law: la prova della preparazione per settimane dell’intervento dimostra l’assenza di giustificazioni legali per il mancato coinvolgimento delle Nazioni Unite imposto dalla Carta dell’Onu, e dello stesso del Congresso statunitense, richiesto dalle norme nazionali.

All’interno del Trattato NATO, l’articolo 5 esclude che l’Italia possa essere obbligata a partecipare a un attacco offensivo promosso autonomamente da un altro Stato al di fuori dalla legittima difesa.

Qualsiasi uso offensivo delle basi contro l’Iran espone dunque l’Italia a conseguenze giuridiche e politiche significative, fino a implicazioni nello Statuto della Corte penale internazionale che sanziona il crimine di ‘aggressione’. In pratica, anche solo il supporto logistico dalle basi italiane comporterebbe responsabilità internazionali e possibili ritorsioni da parte dell’Iran, che secondo lo ius ad bellum ha pieno diritto di difendersi da un’aggressione illegittima.

Va inoltre considerato il rischio concreto di escalation. L’Iran potrebbe lanciare un attacco proporzionato di ritorsione sulle basi statunitensi in Italia, pur senza alcuna responsabilità diretta dell’Italia.

Secondo gli studi di Roberto Ago (Annuaire de la Commission du Droit International, 1980) si può ritenere che uno Stato possa legittimamente intraprendere azioni mirate su basi straniere ovunque dislocate dello Stato aggressore se ciò fosse necessario a fermare un attacco preponderante (ad esempio coinvolgendo vittime civili, come avvenuto) che abbia violato il diritto internazionale. Si giustificano così gli allertamenti e le precauzioni difensive dell’Italia e dell’Europa, quali lo schieramento di unità navali o la predisposizione di sistemi difensivi a protezione di Cipro già colpita, dei paesi NATO o della sicurezza euro-mediterranea.

Tuttavia è evidente che in questa logica è facile un incidente o una manovra interpretata come minaccia o provocazione: il rischio di escalation è inevitabile. L’Italia, insieme all’Europa, deve perciò adottare regole stringenti sull’utilizzo delle basi, ma soprattutto deve rilanciare con forza la diplomazia multilaterale per la de-escalation.

Infine, vale fare un cenno al “caso Sigonella”, oggi  celebrato come esempio di rivendicazione della sovranità nazionale promossa dall’allora premier Bettino Craxi. Va rivisto alla luce dei fatti e dei principi della cooperazione internazionale in materia di diritto penale e lotta al terrorismo. Nella realtà accadde in concreto che l’Italia – in nome di una male intesa sovranità giurisdizionale – rifiutò di consegnare agli Stati Uniti i terroristi palestinesi che durante il dirottamento della nave Achille Lauro avevano ucciso e gettato in mare Leon Klinghoffer, un cittadino statunitense di religione ebraica, paraplegico e costretto su una sedia a rotelle.

Dal punto di vista del diritto penale internazionale, agli Usa poteva essere legittimamente riconosciuta la propria giurisdizione in forza del ‘principio di difesa’ o ‘di protezione’ riconosciuto ad uno Stato per la tutela dei propri interessi quando i cittadini rimangono vittime di un reato grave. È lo stesso principio con cui l’Italia cerca di processare i torturatori di Regeni, ucciso in territorio egiziano.

La realtà è che per timore di ritorsioni del terrorismo si preferì rifiutare le richieste legittime di un alleato allora ritenuto affidabile come gli Stati Uniti: in un attimo si tradì il debito di riconoscenza per gli americani morti per la liberazione dell’Italia, per gli aiuti del Piano Marshall, e per la difesa dall’espansione sovietica che minacciava l’Europa.

Meglio dunque archiviare il mito di Sigonella e non cedere alla retorica della sovranità. Moralmente e politicamente è più serio impegnarsi per la de-escalation: l’Italia e l’Europa devono dunque puntare su prudenza, regole chiare e diplomazia attiva. Si impone una scelta seria e responsabile che promuova senza esitazione la fine di un conflitto che nessuno italiano e europeo ha voluto.

Foto: US Navy. USAF e NATO/NSRF

 

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Il regime delle basi italiane nella crisi del Golfo: profili giuridici, politici e strategici

 

 

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News

Aerei da combattimento pakistani JF-17 per la Somalia?

 

Il recente interesse della Somalia per l’acquisizione dei caccia multiruolo JF-17 Thunder Block III segna un potenziale punto di svolta nelle strategie di difesa del Corno d’Africa.

Il Governo di Mogadiscio ha avviato una serie di colloqui con il Pakistan per valutare l’acquisto di una flotta che potrebbe contare fino a ventiquattro unità.

Se l’operazione dovesse concludersi con successo rappresenterebbe il più significativo investimento militare compiuto dalla nazione africana negli ultimi decenni, segnalando la volontà di ricostituire una capacità aerea effettiva dopo un lunghissimo periodo di assenza.

Storicamente, l’aviazione somala disponeva di una dotazione di origine sovietica composta principalmente da vetusti caccia MiG-21 “Fishbed” e persino ancor più vecchi MiG-17 “Fresco”, ma l’intero apparato infrastrutturale e operativo è andato completamente distrutto a seguito del collasso dello Stato nel 1991 e della successiva guerra civile.

Secondo l’autorevole FlightGlobal 2026 sarebbero addirittura rimasti operativi non più di sei elicotteri tra Bell 205 e Bell 412. Pertanto, negli ultimi mesi, le fonti regionali indicano un’accelerazione nei contatti con Islamabad con una stima economica che si aggira intorno ai 900 milioni di dollari.

Nonostante l’importo sia notevole tale da sollevare numerosi dubbi, la struttura finanziaria definitiva dell’accordo è ancora in fase di definizione. La scelta del JF-17 Thunder, sviluppato congiuntamente da Pakistan e Cina, risponde a una logica di sostenibilità economica e operativa per un Paese che deve ricostruire le proprie forze armate da zero.

Questo velivolo viene difatti proposto sul mercato globale come un’alternativa competitiva e meno onerosa rispetto ai caccia di produzione occidentale. La versione Block III, in particolare, integra tecnologie avanzate come il radar AESA, sistemi avionici moderni e la compatibilità con missili aria-aria a lungo raggio, caratteristiche che lo collocano idealmente nella categoria dei caccia di generazione 4.5.

L’acquisizione di tali mezzi permetterebbe alla Somalia di esercitare una sovranità concreta su un’area geografica di vitale importanza. Situata nel punto di incontro tra Mar Rosso, Golfo di Aden e Oceano Indiano, la Somalia confina con alcune delle rotte commerciali più trafficate del pianeta.

Una forza aerea moderna consentirebbe non solo il pattugliamento dello spazio aereo nazionale, ma anche un controllo più serrato delle coste e un supporto tattico fondamentale nelle operazioni interne contro il famigerato gruppo terroristico jihadista sunnita di matrice islamista Al-Shabaab, affiliato ad al-Qaeda.

Nonostante l’ambizione del progetto, la strada verso una piena operatività appare tuttavia complessa e ricca di ostacoli strutturali.

Molti analisti internazionali sottolineano che il costo d’acquisto è solo una parte dell’investimento necessario, poiché la gestione di una flotta di caccia moderni richiede personale altamente qualificato, basi attrezzate e una rete logistica e di manutenzione estremamente sofisticata, e per un Paese come la Somalia che affronta ancora oggi gravi sfide economiche la creazione di una reale capacità di combattimento potrebbe richiedere molti anni di lavoro costante, rendendo l’accordo una scommessa geopolitica di lungo periodo.

Attraverso il canale privilegiato con il Pakistan, la Somalia sembra agganciarsi di fatto alle dinamiche della “Belt and Road Initiative”, consolidando un rapporto indiretto ma significativo con la Cina cinese.

Foto:  Pakistan Aeronautical Complex

 

 

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Cyber

Phishing AI: la nuova frontiera delle minacce cyber

 

 

Negli ultimi anni, il phishing si è evoluto da tecnica rudimentale a strumento sofisticato e altamente mirato, capace di colpire individui e organizzazioni con sempre maggior precisione.

Oggi, l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (AI) sta accelerando ulteriormente questa trasformazione, ridefinendo il modo in cui gli attaccanti progettano e conducono le proprie campagne. Comprendere questa evoluzione è fondamentale per anticipare le minacce e rafforzare le strategie di difesa.

 

Il phishing potenziato dall’AI

Tradizionalmente, il phishing si basava su campagne massive e poco personalizzate: email generiche, errori grammaticali evidenti e richieste sospette. Questo approccio puntava sui grandi numeri, confidando che una minima percentuale di utenti cadesse nella trappola.

Con l’introduzione dell’AI, il paradigma è cambiato. Gli attaccanti possono ora generare contenuti credibili, privi di errori e altamente contestualizzati. Modelli linguistici avanzati consentono di costruire messaggi coerenti con il contesto aziendale, simulare il tono di colleghi o fornitori e adattare la comunicazione al profilo della vittima.

Il risultato è un phishing più mirato, più credibile e quindi più efficace.Uno degli ambiti in cui l’AI sta avendo il maggiore impatto è lo spear phishing, ovvero attacchi altamente personalizzati rivolti a specifici individui o ruoli chiave all’interno di un’organizzazione.

Grazie alla disponibilità di dati pubblici e alla capacità dell’AI di analizzarli rapidamente, è possibile costruire profili dettagliati delle vittime. Informazioni provenienti da social network, siti aziendali o data breach vengono utilizzate per creare messaggi su misura.

L’AI consente inoltre di automatizzare questo processo su larga scala, riducendo i tempi e aumentando la precisione degli attacchi. In questo scenario, il confine tra comunicazione legittima e fraudolenta diventa sempre più sottile, rendendo difficile per l’utente distinguere una email autentica da una malevola.

 

Deepfake, ingegneria sociale avanzata e scalabilità delle campagne

L’evoluzione del phishing non si limita al testo. Le tecnologie di AI generativa stanno rendendo sempre più accessibili strumenti di creazione di contenuti audio e video realistici. I deepfake rappresentano una nuova dimensione dell’ingegneria sociale, in cui la voce o l’immagine di una persona possono essere replicate con elevata fedeltà.

In ambito aziendale, questo si traduce in attacchi in cui un dipendente può ricevere una chiamata apparentemente proveniente da un dirigente o un partner fidato, con richieste urgenti e credibili. La combinazione di urgenza, autorevolezza e realismo aumenta significativamente la probabilità di successo dell’attacco.

Un altro elemento chiave introdotto dall’AI è la capacità di scalare gli attacchi mantenendo un alto livello qualitativo. Se in passato esisteva un compromesso tra volume e personalizzazione, oggi questo limite è stato superato.

Gli attaccanti possono generare migliaia di varianti di uno stesso messaggio, testarne l’efficacia in tempo reale e adattare le campagne in base ai risultati. Tecniche di machine learning permettono di ottimizzare continuamente i contenuti, migliorando tassi di apertura e di interazione.

Questo approccio data-driven rende il phishing sempre più simile a una campagna di marketing avanzata, in cui ogni elemento è progettato per massimizzare l’impatto.

 

Le implicazioni per le organizzazioni e il ruolo della cultura della sicurezza

L’evoluzione del phishing guidata dall’AI pone nuove sfide alle organizzazioni. Le tradizionali difese basate su filtri statici e regole predefinite non sono più sufficienti. I contenuti generati dall’AI possono aggirare facilmente i controlli basati su pattern noti, richiedendo un approccio più dinamico e intelligente.

È necessario adottare soluzioni di sicurezza avanzate, in grado di analizzare il contesto, il comportamento e le anomalie nelle comunicazioni. L’integrazione di tecnologie di AI difensiva rappresenta un passo fondamentale per contrastare minacce sempre più sofisticate.

Allo stesso tempo, il fattore umano rimane centrale. La formazione degli utenti deve evolvere per includere scenari realistici e aggiornati, in cui il phishing non è più facilmente riconoscibile. La consapevolezza sulla sicurezza (cd. security awareness) diventa un elemento chiave della resilienza organizzativa.

Infatti, in un contesto in cui le minacce diventano sempre più credibili, la cultura della sicurezza assume un ruolo strategico. Non si tratta solo di adottare tecnologie, ma di costruire un approccio integrato che coinvolga persone, processi e strumenti.

Le organizzazioni devono promuovere comportamenti consapevoli, incoraggiare la segnalazione di anomalie e ridurre la paura di commettere errori. Creare un ambiente in cui la sicurezza è percepita come responsabilità condivisa è fondamentale per contrastare attacchi basati sull’ingegneria sociale.

A tal proposito, TelsySkills è la soluzione di Telsy soluzione pensata per “allenare” i dipendenti di aziende e istituzioni sulle tematiche della sicurezza informatica, una piattaforma di e-learning strutturata in corsi di formazione dedicati e un programma di apprendimento coinvolgente.

 

Come difendersi e anticipare le minacce

L’utilizzo dell’AI nel phishing è destinato a crescere, seguendo l’evoluzione delle tecnologie e la loro crescente accessibilità. Gli attaccanti, infatti, continueranno a sperimentare nuove modalità per sfruttare queste capacità, rendendo il panorama delle minacce sempre più complesso.

È necessario adottare un approccio proattivo: monitorare i trend, investire in ricerca e innovazione e sviluppare capacità di analisi avanzate sono elementi chiave per anticipare le minacce, oltre a rafforzare la sopracitata security awareness.

In questo scenario, la collaborazione tra attori pubblici e privati diventa un fattore abilitante. La condivisione di informazioni e best practice consente di rafforzare l’ecosistema della sicurezza e migliorare la capacità di risposta collettiva.

Affrontare questa sfida, la sfida dell’AI, richiede un cambio di paradigma: non solo difesa, ma capacità di adattamento continuo. Tecnologie avanzate, formazione e cultura della sicurezza devono convergere in una strategia integrata.

Solo attraverso una visione consapevole e proattiva è possibile ridurre il rischio e costruire una resilienza digitale adeguata alle sfide del presente e del futuro.

 

 

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