L’accordo con la Francia e i contenziosi marittimi dell’Italia

Da più di due anni impazza una diffusione di notizie inesatte sui contenuti dell’accordo italo-francese di Caen del 21 marzo 2015 con cui è stata definita un’unica frontiera marittima (mappa qui sotto) tra le rispettive acque territoriali, la Zona economica esclusiva (ZEE) francese da un lato, e la Zona di protezione ecologica (ZPE) italiana dall’altro, nonché il sottostante fondale della piattaforma continentale.

Fig 1

Dopo le prime polemiche esplose nel gennaio 2016 quando un peschereccio sanremese venne sequestrato dai francesi per aver violato il nuovo limite delle acque territoriali in zona Mentone, l’Italia ha bloccato il processo di ratifica, mentre la Francia l’ha completato. Il testo dell’accordo non è perciò mai stato reso ufficialmente pubblico in Italia. In Francia è invece consultabile.

All’inizio del caso, il nostro Governo, in sede di sindacato parlamentare dette varie informazioni tecniche sull’accordo mettendone in luce l’equità per le due Parti, in applicazione dei principi della Convenzione del diritto del mare (Unclos) relativi alle delimitazioni marittime.

Principi, questi, richiamati nel preambolo dello stesso accordo di Caen, riguardanti sia l’equidistanza per la fissazione del limite delle acque territoriali, sia il raggiungimento di un risultato equo per la delimitazione di ZEE e piattaforma continentale. Nell’Unclos, non si ritrova tuttavia l’esplicazione concreta degli stessi principi che può essere invece dedotta sia dalla giurisprudenza delle corti internazionali, sia dalla prassi negoziale degli Stati.

In sostanza, chi volesse capire quali metodiche sono state applicate da Italia e Francia nel negoziato (durato parecchi anni) del confine concordato, dovrebbe ricostruire, procedendo per ipotesi tecniche, il processo negoziale seguito dai due Paesi. Cosa che si usa fare partendo da una linea di equidistanza costruita geometricamente dalle rispettive coste e poi “aggiustata” con piccole varianti per tener conto di specifiche circostanze rilevanti. Il fatto è che nessun accordo internazionale contiene esplicitamente simili indicazioni; esse sono invece presenti nelle motivazioni delle decisioni arbitrali.

Non va comunque dimenticato, che Italia e Francia avevano già intavolato trattative nel 1972 per la delimitazione della piattaforma continentale, ma le avevano poi abbandonate nel 1974 per la difficoltà di raggiungere intese.

Nella mappa in apertura (fonte: G.P. Francalanci, Storia Trattati Delimitazione, III, 2000) sono evidenziate le proposte italiane (in azzurro), quelle francesi (in verde) e la linea di compromesso (in rosso) già oggetto di negoziati nel 1973. E’ chiaro dunque che, sino alla stipula del nuovo accordo del 2015, i confini marittimi tra i due Paesi non erano (e non sono ad oggi) definiti consensualmente.

Le rispettive acque territoriali si spingevano sino al limite della mediana nel tratto prossimo a Mentone (dove però nel 1892 era stato stabilita de facto un confine valevole per la pesca esteso per 2 miglia verso il largo) e nel Canale di Corsica.

Fig 2

L’unico trattato in vigore era quello del 1986 relativo alle Bocche di Bonifacio, che l’accordo di Caen ha fittiziamente abrogato, salvo recepirlo nuovamente tra i suoi contenuti, anche nella parte riguardante una zona comune di pesca a ponente delle Bocche.

Per quanto riguarda la piattaforma continentale ognuno dei due Stati dichiarava di aver titolo sino ai “limiti consentiti dal diritto internazionale”, mentre per ZEE e ZPE essi avevano proceduto unilateralmente a proclamare proprie zone estese al di qua dell’ipotetica equidistanza, sì da lasciare uno spazio di alto mare da delimitare successivamente: la Francia nel 2002 aveva istituito la ZPE, poi trasformata in ZEE nel 2012; l’Italia, spinta ad agire dall’iniziativa francese, aveva creato una ZPE (speculare rispetto a quella francese)  con DPR 212-2009 (in verde nella figura qui sopra).

 

La situazione

Tale situazione, non essendo entrato in vigore il nuovo accordo per la mancata ratifica del nostro Parlamento, è quindi ancora in vigore. Ciononostante, la Francia ha commesso l’errore, ammesso qualche giorno fa con un comunicato ufficiale di scuse, di aver diffuso cartine riportanti i nuovi confini dell’accordo. La circostanza è anche riportata in un comunicato del nostro Ministero degli Esteri del 18 marzo dove si conferma che “i confini marittimi con la Francia sono immutati”.

In esso si precisa inoltre che “a breve si terranno consultazioni bilaterali previste a scadenze regolari dalla normativa UE al solo fine di migliorare e armonizzare la gestione delle risorse marine tra i Paesi confinanti, nel quadro del diritto esistente” Che cosa potrà essere discusso in tali consultazioni (che si auspica aperte anche alla partecipazione delle Regioni interessate) inquadrabili nelle relazioni di buon vicinato?

Forse le questioni della parità di accesso dei pescatori italiani alle acque attualmente sotto giurisdizione francese, sulla base del Regolamento comunitario 1380-2013. O anche quelle relative all’effettiva situazione delle aree di ricerca di idrocarburi ad ovest delle Bocche (qui le specifiche sull’area italiana) visto che qualcuno lamenta la cessione alla Francia di zone di sfruttamento. (Nel’immagine sotto la ZEE francese nel Mediterraneo. Tra spazi marittimi metropolitani e dei Territori d’Oltremare la ZEE francese è la seconda al mondo dopo quella degli Stati Uniti, con 11 milioni di kmq)

Zee francia (003)

O, infine, le problematiche della tutela ambientale nelle rispettive aree di giurisdizione, ed in particolare nelle Bocche e nell’adiacente Santuario dei Mammiferi, ove sono già in atto forme di cooperazione che potrebbero ora allargarsi all’impiego di Unità navali antinquinamento delle rispettive Marine (la sorveglianza ambientale è assegnata alla nostra FA dall’art. 115 del Codice ordinamento militare).

Tanto rumore per nulla, dunque? Assolutamente no perché anzi deve evidenziarsi che nel nostro Paese si è finalmente preso coscienza –soprattutto a livello delle singole Regioni interessate- del valore, come patrimonio collettivo, del mare che ci circonda. La sfida è non abbandonare ora questa consapevolezza.

L’accordo di Caen potrebbe essere rivisto (magari integrato con un protocollo di cooperazione transfrontaliera) o forse ratificato tra un po’ di anni, quando le questioni aperte saranno tutte composte. D’altronde l’accordo del 1971 sulla piattaforma continentale italo-tunisina dovette attendere sette anni prima di essere da noi ratificato, proprio per le polemiche sul suo contenuto giudicato rinunciatario.

 

Le altre contese marittime

Ma non c’è solo Caen sull’agenda italiana delle questioni di delimitazione irrisolte. Al primo posto c’è quella con Malta che si trascina dagli anni Sessanta del secolo scorso e che riguarda una vastissima area di piattaforma continentale e ZEE di grande importanza geopolitica.

E poi quelle con la Croazia (apertasi nel 2003 con una proclamazione unilaterale di aree tipo ZEE da parte di Zagabria, e poi sopita dall’accesso concesso ai nostri pescatori), la Grecia (che aspira a far valere per la ZEE il confine della piattaforma continentale), la Libia (che dovrebbe essere un nostro Stato frontista se Malta non accampasse pretese contrastanti), la Tunisia (con cui resta la definire il problema spinoso del confine della ZEE che non dovrebbe coincidere, tenendo conto dell’area di pesca del cosiddetto. “Mammellone”, con il limite del 1971 sulla piattaforma continentale).

Insomma, una nutrita agenda il cui sviluppo fa capo principalmente al Ministero degli Esteri in sinergia con i Ministeri interessati, ivi compresa la Difesa, in forza dei suoi interessi strategici e del ruolo svolto dalla Marina.

Il punto è che la vicenda di Caen ha rivelato i limiti dei negoziati bilaterali di delimitazione. Tanto varrebbe, allora, imboccare con decisione, nei casi più difficili da risolvere, la via del deferimento ad un organo di giurisdizione o ad un tribunale arbitrale, come oramai accade in tutto il mondo. Occorre che la Faermesina, con il supporto degli altri Ministeri e l’avallo della Presidenza del consiglio, cominci a pensarci.

 

Ammiraglio in congedo, docente a contratto di "Introduzione geopolitica e diritto internazionale del mare" presso l'Università di Bari. E' autore del "Glossario di Diritto del Mare", RM, 2020 disponibile in https://www.marina.difesa.it/media-cultura/editoria/marivista/Documents/supplementi/Glossario_di_diritto_del_mare_2020.pdf

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