La linea strategica dell’Europa: dallo Stretto di Hormuz la via per la de-escalation

 

 

Le recenti determinazioni dell’Europa, da quelle del formato E4 al G7 al “documento dei Sei” sullo Stretto di Hormuz, delineano una strategia alternativa all’escalation militare: riaffermare il diritto internazionale, evitare il coinvolgimento diretto e costruire una soluzione multilaterale sotto egida ONU. Tra diritto del mare, legittima difesa e diplomazia regionale, l’Europa responsabile può promuovere una via d’uscita dalla crisi iraniana.

 

Il ritorno dell’Europa “responsabile”: dal G7 al “documento dei Sei”

Di fronte all’escalation della guerra ingaggiata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, l’Europa ha mostrato un inatteso segnale di responsabilità e coesione strategica. Il formato E4 – Italia, Francia, Germania e Regno Unito – con il sostegno del Canada, ha assunto una posizione autonoma rispetto alla linea bellicista di Donald Trump e di Netanyahu, riaffermando la centralità del diritto internazionale e della de-escalation.

Al vertice G7, il riformato asse delle principali leadership europee ha sostenuto il ritorno alla Risoluzione 1701 per il Libano, chiedendo cessazione delle ostilità e stabilizzazione regionale, quindi un formale altolà alla progressione militare di Israele. Parallelamente, il 19 marzo, sei Paesi – Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Olanda e Giappone – hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta sullo Stretto di Hormuz, poi appoggiata dal Canada, che di fatto segna una netta presa di distanza dalla posizione di Trump.

Di fatto, gli europei sono stati accorti nel non estendere la missione difensiva Aspides non cedendo alla trappola  che fosse l’Iran a violare il diritto internazionale avendo interdetto il traffico marittimo nello stretto: in realtà l’Iran, che stava conducendo una negoziazione diplomatica, è stato messo di fronte al fatto compiuto di una aggressione armata (in assenza di legittimazione internazionale, Statement Regarding the Use of Force Against Iran ASIL March 2, 2026), venendo così costretto a difendersi con misure di interdizione su Hormuz e, quindi, anche attaccando le basi americane presenti nell’area.

Beninteso, il documento non è una netta contrapposizione agli Stati Uniti tanto che condanna comunque gli attacchi iraniani e la “chiusura di fatto” dello stretto posto che nelle linee generali anche in un conflitto bellico il traffico marittimo può essere ‘regolato’, ma introduce un elemento decisivo: si offre la disponibilità a garantire la sicurezza della navigazione solo in presenza di una cessazione delle ostilità.

Non si parla dunque, di predisporre una missione militare offensiva, bensì di una postura politica e diplomatica volutamente funzionale a evitare un coinvolgimento diretto nel conflitto e ad avviare una possibile ripresa del traffico una volta assicurata la riapertura di una via diplomatica.

 

Il regime giuridico dello Stretto di Hormuz e i limiti all’interdizione

Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno snodo strategico globale: vi transita circa il 20–25% del commercio mondiale di petrolio. Le acque dello stretto sono delimitate dalle coste iraniane a nord e da quelle dell’Oman e degli Emirati Arabi Uniti a sud, con isole strategiche iraniane come Qeshm e Abu Musa che rafforzano il controllo geografico di Teheran. Poiché il punto più stretto dello Stretto di Hormuz dista ventuno miglia nautiche, tutte le navi che attraversano lo Stretto devono attraversare le acque territoriali di Iran e Oman.

Tuttavia, tale prossimità territoriale non consente allo Stato costiero di interrompere unilateralmente il traffico internazionale: in generale, il regime degli stretti si regge sul “transit passage”, declinato anche nel ‘passaggio inoffensivo’, sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (UNCLOS art. 37‑44, parte III, Sezione 2), di norma riconosciuto come principio di diritto consuetudinario anche da parte degli Stati che non hanno ratificato la UNCLOS, come gli Usa e l’Iran.

Anche la Corte internazionale di giustizia, a partire dal caso Corfu Channel ((Regno Unito c. Albania, sentenza ICJ del 9 aprile 1949, n. 1), ha chiarito che gli Stati costieri hanno l’obbligo di non ostacolare il passaggio e di garantire la sicurezza della navigazione, inclusa la segnalazione di pericoli come mine navali.

Nel caso specifico, nel 1946 due navi britanniche furono danneggiate da mine nel Canale di Corfù collocate durante la seconda guerra mondiale senza notifiche.  L’Albania tentò di sostenere la tesi che il Regno Unito aveva omesso di notificare il passaggio, e che le successive operazioni di dragaggio della marina inglese dopo le esplosioni violava la sovranità albanese.

La Corte riconobbe invece che l’Albania aveva violato il dovere di diligenza verso le navi straniere e affermò il principio secondo cui la sovranità statale non può tradursi in ostacoli al passaggio inoffensivo, imponendo agli Stati costieri l’obbligo di garantire la sicurezza della navigazione internazionale notificando i pericoli noti.

Tuttavia, il quadro cambia necessariamente quando si entra nella dimensione di un conflitto armato, specie a rischio di forte escalation come quello in atto nel Golfo. Come sottolinea la dottrina di Natalino Ronzitti (Diritto internazionale dei conflitti armati, 2022) il diritto del mare si integra con il diritto dei conflitti armati: la libertà di navigazione non può essere arbitrariamente sospesa, ma può subire limitazioni temporanee se strettamente necessarie alla legittima difesa.

 

Legittima difesa e interdizione: il caso iraniano

L’attuale crisi presenta un elemento decisivo: l’Iran è stato oggetto di attacchi armati compiuti con sistematicità nell’ambito della discussa dottrina della ‘guerra preventiva’, che per il diritto internazionale non è ammissibile, valendo sempre il principio che in assenza di un mandato delle Nazioni Unite, la legittima difesa è consentita solo di fronte ad un attacco concretamente “imminente” (articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite).

Dopo reiterati attacchi su larga scala – inclusi bombardamenti mirati contro vertici politico-militari, infrastrutture strategiche, e che hanno coinvolto la popolazione civile – Teheran ha reagito con misure di interdizione nello stretto di Hormuz e attacchi contro basi militari americane presenti nell’area.

Anche in questo caso vale l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, per  la legittima difesa è consentita in caso di attacco armato, purché rispetti i principi generali del diritto bellico, ovvero i criteri di necessità e proporzionalità. Così è ribadito anche nel Manuale di Sanremo sul diritto internazionale applicabile ai conflitti armati sul mare (1994, Sezione II, paragrafi 3 e 4) , che pur non essendo un trattato vincolante, è una raccolta sistematica di norme riconosciute come consuetudinarie.

In questa prospettiva, l’Iran può dunque legittimamente sostenere che l’uso dello Stretto di Hormuz da parte di forze ostili o alleate dell’aggressore costituisca una minaccia diretta alla propria integrità territoriale. Siamo pertanto in una “zona grigia” in cui l’interdizione dello stretto, pur problematica in linea generale sul piano del diritto del mare che tutela i traffici marittimi pacifici, può essere considerata – in circostanze estreme – una legittima misura difensiva. Daltro canto è noto che durante la Seconda Guerra del Golfo (2003, quando la coalizione guidata dagli Stati Uniti e dal Regno Unito attaccò l’Iraq di Saddam Hussein) alcune zone marittime furono temporaneamente interdette per motivi di sicurezza (cfr. Maritime Security Review, 2003).

Analogamente, esperienze simili si riscontrano nelle Falkland (1982) e nella Guerra del Golfo (1990–91). In sostanza, altre misure di interdizioni marittime sono ampiamente riscontrabili nella prassi di ogni conflitto, non ultimi i ‘blocchi navali’ per la Striscia di Gaza e le misure di limitazione nel Mar Nero per la guerra in Ucraina.

Per inciso, un focus essenziale è però opportuno con riferimento alla disciplina delle mine navali galleggianti, strumenti particolarmente sensibili nel contesto dello Stretto di Hormuz. Si tratta di strumenti bellici ad alto rischio per la navigazione civile e internazionale e il loro uso è strettamente regolamentato dal diritto internazionale.

La Convention on Certain Conventional Weapons (CCW, Protocol II) vieta l’impiego di mine non controllabili e non disattivabili, cd. ‘mine navali vaganti’, per il loro carattere indiscriminato, che può mettere in pericolo civili e navi neutrali. Il Manuale di San Remo richiede infatti che le mine siano segnalate, controllabili e mirate esclusivamente a obiettivi militari, ribadendo i principi di necessità e proporzionalità nel diritto bellico. Una misura da imporre senza esitazioni nello scenario dello Stretto di Hormuz, è dunque che l’uso di mine da parte dell’Iran – anche in nome della legittima difesa nazionale – sia intanto sempre segnalato e controllabile, secondo le norme umanitarie e del diritto del mare.

 

La scelta europea: una exit strategy con la diplomazia regionale e l’Onu

È in questo contesto che si comprende la prudenza europea. Un intervento navale, anche con finalità difensive, rischierebbe di essere percepito come parte dell’azione ostile contro l’Iran, con conseguente delegittimazione giuridica e possibile escalation militare.

L’Italia e i partner europei – è qui il caso di apprezzare la ricostruita intesa soprattutto tra Italia e Francia, che si spera possa rilanciare il Trattato del Quirinale – hanno quindi evitato di aderire a una missione armata, mantenendo una linea coerente con il diritto internazionale e con le valutazioni strategiche: qualsiasi operazione senza mandato ONU potrebbe risultare illegittima e trasformare una missione di sicurezza in atto di guerra.

Inoltre, come evidenziato negli studi di Natalino Ronzitti, l’utilizzo di basi NATO per operazioni offensive non autorizzate potrebbe esporre gli Stati ospitanti a responsabilità internazionale e a legittime ritorsioni. Ciò rafforza la necessità, per Paesi come l’Italia, di mantenere una posizione di neutralità rispetto alle operazioni offensive nel Golfo.

La linea strategica europea appare dunque chiara: evitare l’escalation militare e costruire una soluzione multilaterale. In questo quadro va colto il crescente distacco di diversi esponenti autorevoli dei Paesi del Golfo, come il magnate ed ex diplomatico emiratino Khalaf Al Habtoor, che in una lettera aperta ha rivolto parole dure al presidente Trump: «Hai calcolato i danni collaterali prima di sparare?

Hai messo i Paesi del Golfo al cuore di un pericolo che non hanno scelto». E ancora, ha ammonito: «La vera leadership non si misura dalle decisioni di guerra, ma dalla saggezza, dal rispetto degli altri e dalla spinta verso il raggiungimento della pace». Una lettera amara che poteva essere sottoscritta benissimo anche dai leader europei.

Allora è bene che l’Europa non si fermi, avvii la strada della cooperazione con tutti gli attori dell’area e anche con il resto del Global South messo in ginocchio dalle conseguenze della guerra in Iran.

Occorre perciò sviluppare intese per approdare con un nucleo forte alle Nazioni Unite: queste rimangono l’unica cornice possibile di legalità rispetto agli scenari della nuova guerra, che occorrerebbe fermare attraverso una Risoluzione dell’Onu, anche dell’Assemblea Generale (il precedente è la Risoluzione Uniting for Peace che nel 1950 ha fermato la guerra di Corea) per superare un veto Usa al Consiglio di Sicurezza.

La Risoluzione deve essere centrata su tre passaggi chiave:

1) il cessate il fuoco per tutte le parti coinvolte, con la designazione di un team di negoziatori capaci di guidare il processo di de-escalation;

2) ispezioni urgenti da parte dell’AIEA sulla controversa questione nucleare, affidandosi alla sua mediazione imparziale;

3) per la repressione interna in Iran, un programma guidato dal Comitato ONU per i Diritti Umani per riaffermare i diritti riconosciuti universali indipendentemente dal credo religioso.

 

La speranza dunque va rivolta a una forte iniziativa diplomatica dell’Unione Europea che, insieme ad altri gruppi regionali della comunità internazionale, può promuovere la de-escalation nel quadro multilaterale delle Nazioni Unite.

In definitiva, stavolta i giuristi del diritto internazionale non possono che plaudire alle scelte di responsabilità dell’Italia e dell’Europa: la strategia europea, prudente, giuridicamente fondata e diplomaticamente orientata finalmente a rilanciare il ruolo delle Nazioni Unite rappresenta oggi l’unica via credibile per una de-escalation. Ritorna l’attualità del pensiero di Hans Kelsen: la pace si persegue non con la forza, ma attraverso il diritto (Peace through Law, 1944).

Foto: Tasnim e  Marina Militare Italiana

 

Principali riferimenti:

Iran Update Special Report – Institute for the Study of War

UN Security Council, Resolution 1701, 11 August 2006, S/RES/1701.

Statement Regarding the Use of Force Against Iran, ASIL, 2 March 2026.

Carta delle Nazioni Unite, art. 51, 26 June 1945.

UNCLOS, 1982, art. 37–44, Parte III, Sezione 2.

ICJ, Corfu Channel Case, UK v Albania, Judgment of 9 April 1949.

  1. Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, 2022.

ICRC, Customary International Humanitarian Law, vol. 1, Rules 11–12.

International Institute of Humanitarian Law, San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 1994, Sec. II, pars. 3–4.

Maritime Security Review, 2003.

  1. Kelsen, Peace Through Law, Yale University Press, 1944.

 

 

Maurizio Delli SantiVedi tutti gli articoli

Membro della International Law Association, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Société Internationale de Droit Militaire et Droit de la Guerre - Bruxelles. Docente a contratto presso l'Università Niccolò Cusano, in Diritto Internazionale Penale/Diritto Internazionale dei Conflitti Armati e Controterrorismo, è autore di varie pubblicazioni, tra cui "L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici", Aracne, 2015. Collabora con diverse testate italiane ed europee.

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