Il vecchio tabù dei militari impiegati nell’ordine pubblico

L’impiego del personale militare in servizio di ordine pubblico è un vecchio tema che agita periodicamente le cronache italiane da decenni. Chi scrive se ne è occupato anni fa su queste pagine specificando che la consolidata prassi italiana e straniera esclude un’attribuzione diretta alle FA di poteri di polizia interna in tempo di pace.
Il Codice dell’ordinamento militare (COM) contiene la disciplina (art. 89, 1) delle attività delle FA diverse da quella della “difesa militare dello Stato”.
Al riguardo prevede che esse “concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni” oltre a svolgere compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.
Questo secondo caso rimanda al concorso alla Protezione civile. Mentre il primo sottintende situazioni che minaccino la libertà democratica del Paese, quali, in teoria, sono anche le recenti forme di delinquenza minorile.

Il principio del concorso al bene della collettività è quindi sempre stato la linea guida che ha ispirato in via generale le scelte governative sull’impiego delle Forze armate sul territorio nazionale secondo un criterio di complementarietà rispetto alle Forze di polizia.
Questo concorso ha esso ha sempre mantenuto un carattere di deterrenza, senza snaturare le funzioni istituzionali delle Forze armate. In ogni caso, è stato perciò escluso lo svolgimento di autonomi compiti coercitivi e di polizia giudiziaria (Pg) propri dell’attività di polizia. Fermo restando tuttavia la facoltà per i nostri militari di usare la forza, se aggrediti, come spetterebbe a qualsiasi cittadino che si avvalga della legittima difesa contemplata dal Codice penale come causa di giustificazione.
La casistica di riferimento degli ultimi decenni è la più varia come potrebbe dedursi dall’esame delle operazioni tipo “Strade sicure” succedutesi sin dalle prime emergenze per gli sbarchi dei migranti o, più di recente, per far fronte a minacce terroristiche o di criminalità diffusa.
La tipologia di queste operazioni si è sempre basata sul concorso alle Forze di polizia nelle attività di sorveglianza del territorio lasciando intatti i poteri da queste esercitabili in materia di Pg sotto la direzione della magistratura. A loro competono le qualifiche di agenti ed ufficiali di Pg con quel che ne consegue sull’adozione di misure previste dal Codice di procedura penale o anche per l’uso della forza volta ad impedire la commissione di reati o assicurare alla giustizia chi ne è responsabile.

Ecco quindi che, in materia di Pg al personale militare sono state sempre attribuite funzioni “ancillari”, se necessario come ausiliari. Anche perché l’esercizio di compiti di Pg presuppone un iter didattico dedicato che esula dalla formazione dei militari.
Giusto quindi che il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, di fronte all’ipotesi di assegnare al personale militare un’autonoma qualifica di Pg, abbia dichiarato ora: “Rafforziamo i presidi,ma non si parli di militarizzazione, i soldati di Strade sicure sono utilissimi, in funzione complementare”. Analoghi i rilievi negativi formulati dai sindacati di polizia e dal Quirinale sulla parte del Decreto Sicurezza che conteneva previsioni in materia.
Rafforzare la presenza dei militari nel centro di Milano – come in altre aree a rischio sicurezza del Paese – servirà in definitiva a rendere più visibile lo Stato in tutte le situazioni in cui l’assenza di autorità pubbliche è un fattore criminogeno. A condizione però che non vada oltre la dissuasione e la prevenzione e sia consono al prioritario ruolo istituzionale dei militari che è quello della difesa dello Stato dalle minacce esterne.
A questo punto un paragone è utile farlo con quanto accade in mare per le navi da guerra cui è attribuita il compito della polizia dell’alto mare contro illeciti che minacciano gli usi civili. L’efficacia di queste attività per il mantenimento dell’ordine dei mari (militari quanto ai mezzi, ma non militari per la loro natura) è stata ben descritta da chi ha notato che esse, più che essere provocatorie, hanno funzioni di deterrenza.
Foto Esercito Italiano
Fabio CaffioVedi tutti gli articoli
Ammiraglio in congedo, docente a contratto di "Introduzione geopolitica e diritto internazionale del mare" presso l'Università di Bari. E' autore del "Glossario di Diritto del Mare", RM, 2020 disponibile in https://www.marina.difesa.it/media-cultura/editoria/marivista/Documents/supplementi/Glossario_di_diritto_del_mare_2020.pdf






