Se la disobbedienza è d’obbligo!

È ancora vivo il ricordo dell’episodio di Nave “Diciotti” in cui le istituzioni e alcuni benpensanti si sono scontrati con una realtà sino ad oggi nuova per l’Italia contemporanea.

Mi riferisco all’azione giudiziaria rivolta contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini indagato per sequestro di persona e altri crimini per non aver consentito lo sbarco degli immigranti a bordo di una nave militare italiana, pur attraccata in un molo di un porto italiano, in attesa che la richiesta di interessamento (e condivisione) da parte delle istituzioni europee e degli altri Stati Membri dell’UE avesse riscontro.

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La levata di scudi contro il ministro si è dunque spinta ben oltre le legittime critiche di natura politica che sino a quei giorni avevano accompagnato l’operato del Governo italiano, toccando la delicatissima (e importantissima) sfera giuridico-giudiziaria. Qualcuno, traendo spunto dall’episodio, ha addirittura scritto nero su bianco su un giornale a tiratura nazionale di area cattolica, a monito per i comandanti di oggi e domani, che gli ordini errati e ingiusti (dando clamorosamente per assodato che di tale natura di ordini si trattasse!) non vanno eseguiti.

Ebbene, visto che si è voluto “trascinare” il ragionamento, grazie anche alla tempestiva azione della nostra magistratura, sul piano giuridico, si consenta qualche considerazione di natura tecnica, senza pur tralasciare il doveroso rispetto che dobbiamo alla logica aristotelica che governa il pensiero umano!

La problematica, manco a dirlo, delicatissima, afferisce alla necessità di salvare da un lato le esigenze della disciplina militare, e quindi il rispetto dell’obbedienza, ma anche di evitare, dall’altro, che il subordinato, confidando nell’impunità derivante dall’emanazione di ordini superiori, diventi l’autore di crimini gravissimi non perseguibili penalmente.

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Tralasciando le varie interpretazioni succedutesi nel tempo, che vanno dalla punibilità del solo superiore che ha emanato l’ordine alla punibilità anche dell’esecutore, passando per una posizione “mista” che punisce entrambi, seppur in modo attenuato l’esecutore, è di tutta evidenza che il fulcro del ragionamento è la manifesta illegalità degli ordini de quibus.

In sintesi, trattandosi di materia giuridica, l’articolo 51 del nostro codice penale indica le seguenti prescrizioni:

L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

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Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.Risponde del reato altresì chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.

Tale norma, poi, va messa in sistema con altre norme.

Una prima, è la seguente (Art. 1349 Codice Ordinamento Militare):

  1. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto.
  2. Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori.

Una seconda, è l’articolo 729 del Regolamento Militare (d.P.R. n 90 del 2010):

  1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonché osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio (…omissis…).
  2. Il militare al quale è impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto a eseguirlo se l’ordine è confermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e informare al più presto i superiori.

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Una terza, è contenuta nel codice penale militare di pace, che si applica a tutti i militari. Si tratta dell’articolo 173 (Disobbedienza):

Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno. (…omissis…).

Ora, condividendo (doverosamente) la decisione del legislatore, è chiaro che tutto ruota sulla “manifesta criminosità” dell’ordine, che impone la NON eseguibilità. Quali sono i criteri in base ai quali, dunque, si può definire un ordine “manifestamente” illegittimo (e quindi da disattendere)?

Sul piano semantico è indiscutibile che manifestamente significhi “indubitabilmente”, “palesemente”, “immediatamente riconoscibile come tale a prima vista”; sul piano sostanziale, tuttavia, ci si deve chiedere come deve essere valutata la caratteristica in questione.

Si deve ragionare sul piano oggettivo o soggettivo, ovvero con riferimento al militare che nello specifico riceve l’ordine?

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La risposta è fondamentale, dato che il militare si trova di fronte ad un vicolo cieco: adempiere a un ordine illegittimo e risponderne insieme a chi lo ha impartito, oppure disattenderlo e rischiare di rispondere del reato di disobbedienza.

Seguendo, quindi, il criterio (soggettivo) secondo cui si deve valutare in base alle conoscenze che ha chi riceve l’ordine, per NON adempiere ad un ordine che ritiene criminoso, il militare dovrà essere più che sicuro (in base alle sue conoscenze), ovverosia assolutamente certo che il comportamento richiesto costituisca reato.

L’ordine, infatti, in quanto tale e quindi atto della Pubblica Amministrazione, beneficia di una presunzione di legittimità (a breve vedremo a quali condizioni)! Se si ammettesse che un mero dubbio sulla legittimità dell’ordine possa legittimarne (o, peggio, imporne) l’inottemperanza, si renderebbe ipso facto del tutto vana e inesistente l’operatività delle Forze Armate, elidendo – in un sol colpo – l’essenza della disciplina stessa, che si basa sulla prontezza e fedeltà dell’esecuzione degli ordini (si rammenti la norma regolamentare sopra citata – art. 729).

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A tal proposito, si ricordi anche che …. non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine

Nel nostro caso, il sindacato è ammesso solo quando l’ordine è “manifestamente” (nel senso illustrato) illegittimo.

Per converso, e conseguentemente, perché l’ordine sia eseguibile (anzi, doverosamente eseguibile!), si devono riscontrare le seguenti caratteristiche:

  • sia il superiore sia il militare devono essere “competenti” (l’uno ad emetterlo, l’altro ad eseguirlo);
  • l’ordine deve essere attinente al servizio o alla disciplina;
  • si devono adottare le necessarie formalità per l’emanazione (forma e procedure).

Per concludere, tornando al caso da cui si è partiti, una domanda sorge spontanea, e va rivolta all’autore di quell’articolo cui si faceva cenno, che sicuramente vanterà una grande esperienza nel saper prendere in tempi ristretti e sotto pressione degli eventi le corrette decisioni sul terreno (o sul mare), il quale ammoniva i comandanti invitandoli alla disobbedienza obbligatoria, e ad altri che eventualmente ragionino in questi termini: siamo assolutamente certi che l’ordine impartito dall’autorità politica, competente in materia di ordine e sicurezza pubblica, nelle forme previste, attinente il servizio, sia manifestamente illegittimo e vada, pertanto, disatteso?

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Nel sentire, a mio avviso, “puzza” di disobbedienza nel non adempierlo (nel senso di illecito penale militare), non ci tragga in inganno il fatto che l’ipotizzata certezza sia dettata dalla suggestione emotiva che le nostre convinzioni politiche/morali vadano in tutt’altra direzione, perché ciò attiene ad altra sfera rispetto a quella del diritto, per cui sarebbe quantomeno doveroso aprire un dibattito (politico)!

Obbedienza e lealtà sono tra le più eccelse virtù militari, quelle che fanno sì che – all’occorrenza – lo strumento militare sia pronto ed efficace, e che assolva ai supremi compiti che la Costituzione e le leggi gli assegnano (la difesa della Patria).

Ci si augura che mai e poi mai si debba pretendere ai nostri militari un sindacato “tecnico” analogo a quello che abbiamo illustrato sulla legittimità di un ordine: vi immaginate un soldato che, ricevuto l’ordine di sparare contro una sorgente di fuoco avversaria in un’imboscata, cerchi di analizzare e valutare se l’ordine di sparare su un uomo sia manifestamente reato e, conseguentemente, disobbedisca obbligatoriamente?

Foto: Ansa e Difesa.it

 

Giorgio BattistiVedi tutti gli articoli

Generale di Corpo d'Armata (Aus.), Ufficiale di Artiglieria da Montagna, ha espletato incarichi di comando nelle Brigate Alpine Taurinense, Tridentina e Julia ed ha ricoperto diversi incarichi allo Stato Maggiore dell'Esercito. Ha comandato il Corpo d'Armata Italiano di Reazione Rapida della NATO (NRDC-ITA), l'Ispettorato delle Infrastrutture e il Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito. Ha partecipato alle operazioni in Somalia (1993), in Bosnia (1997) e in Afghanistan per quattro turni. Ha terminato il servizio attivo nell'ottobre 2016.

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